Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/18

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dibattimentale (cfr. verbale riassuntivo dell’udienza 18.1.08 pag. 5), si tratta di conseguenza oggi di decidere in ordine alla richiesta di rinvio dell’esame dell’imputato Mills e di sua effettuazione per via rogatoriale.

L’ipotesi della mancata presentazione dell’imputato all’udienza nella quale era stato fissato il suo esame è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, con decisioni sempre conformi.

In particolare, da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 40317 del 10.11.06 Sezione I, si è pronunciata, in conformità al costante indirizzo (cfr. ad es. Cass. Sez. 4, sentenza n. 47345 del 3.11.05), affermando appunto la legittimità della revoca dell’ordinanza di ammissione dell’esame nei confronti dell’imputato non comparso all'udienza fissata per tale incombente, adducendo un legittimo impedimento, escluso dal Tribunale. Si legge infatti nella sentenza:

“L'esame dell'imputato costituisce … una prova peculiare poiché, a norma dell'art. 208 c.p.p., può essere espletata soltanto con il suo consenso o meglio con la sua collaborazione, non essendo possibile dare corso all'esame se l'imputato non si presenta ovvero se, pur presente, non risponde alle domande. Occorre cioè che l'imputato consenta di dare corso all'esame e si presenti nella udienza fissata per l'incombente affinché si possa dare corso al suo espletamento. In tale ambito la assenza ingiustificata dell'imputato all'udienza fissata per l'esame può significare soltanto un rifiuto di consentire allo stesso, fosse pure a fini meramente dilatori, mentre a nulla serve la richiesta di rinvio del difensore il quale non può consentire all'esame in luogo del suo assistito, trattandosi di atto personalissimo.

Correttamente perciò il Tribunale ha ritenuto che si dovesse prendere atto della rinuncia alla prova da parte del soggetto che ne aveva disponibilità e cioè dell'imputato, il quale non presentandosi ingiustificatamente, ha dimostrato che non voleva darvi corso. Infatti se l'imputato vuole consentire l'esame deve presentarsi all'udienza all'uopo fissata e non quando è per lui più comodo poiché anche l'ordine di assunzione delle prove è previsto dalla legge (art. 496 c.p.p.) e non può essere modificato in assenza di accordo delle parti (v. Cass. 3.7.1998, Dose, Rv. 211280).”.

Ciò premesso, e rilevata la assoluta condivisibilità di quanto sopra riportato, va aggiunto che, nel caso di specie, non è stato addotto alcun legittimo impedimento per l’odierna udienza – tale non potendosi ritenere il paventato clamore mediatico – ed è stata, per la prima volta dall’inizio del procedimento, manifestata la disponibilità a rendere in futuro l’esame all’estero.

Ma nel caso di specie si deve prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla ammissibilità in astratto dell’esame in via rogatoriale di un imputato residente all’estero, trattandosi, come già detto, della mancata presentazione dell’imputato nel giorno in cui era stato fissato il suo esame, in una perdurante contumacia.

Va pertanto applicato il disposto di cui all’art. 513 c.p.p., prendendo atto del dissenso alla utilizzabilità nei confronti dell’imputato Berlusconi manifestato dai suoi difensori

P.Q.M.


dà lettura del verbale di interrogatorio reso dall’imputato Mills in data 18-19/7/04.


Immediatamente dopo, a seguito delle questioni poste dalle difese che chiedevano venisse “dato per letto” tale verbale, veniva emessa una seconda ordinanza:


Il Tribunale,


- rilevato che ai sensi dell’art. 513 c.p.p. la modalità di acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dall’imputato contumace consiste, a richiesta di parte, nella sua lettura e nella norma stessa non è prevista la c.d. lettura simbolica, consentita invece dall’art. 511 c.p.p.: infatti nello stesso art. 513 c.p.p. il richiamo all’art. 511 c.p.p. è operato – al comma 3 – unicamente in riferimento al caso, che qui non ricorre, delle dichiarazioni rese in incidente probatorio;

- ritenuto inoltre che la previsione di una siffatta procedura a sé stante per le modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese dall’imputato rispetto a qualsiasi altro atto del procedimento