Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/19

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(procedura derogabile soltanto su accordo di tutte le parti, insussistente nel caso di specie) trova una sua evidente ragione nel sistema, che valorizza la peculiarità della figura processuale dello stesso;

P.Q.M.


procede alla lettura.


La difesa Berlusconi al termine della lettura dell’ordinanza ne chiedeva la revoca, instando affinché il Tribunale procedesse a porte chiuse per salvaguardare la sicurezza dell’imputato (individuata nella affermata impossibilità di difendersi “da qualche cosa che viene comunicato e pubblicato senza poter reagire”), o comunque al termine dell’istruttoria dibattimentale.

Il Tribunale così decideva, sentite le altre parti:


Il Tribunale,


- vista la richiesta della difesa Berlusconi di revoca dell’ordinanza di cui è stata data lettura all’odierna udienza, concernente la modalità di acquisizione tramite lettura del verbale delle dichiarazioni rese da David Mills il 18-19/7/04, in relazione alla posizione dell’imputato Berlusconi, che non ha consentito all’utilizzazione probatoria di tale atto nei suoi confronti; conseguentemente, di lettura di tale verbale nelle forme di cui all’art. 472 c. 3 c.p.p.; di differimento di tale lettura al termine dell’istruttoria dibattimentale;

- sentite le altre parti;

osserva:


non sono stati prospettati dalla difesa Berlusconi elementi idonei a determinare la revoca dell’ordinanza appena emessa né ragioni specifiche a sostegno del richiesto differimento.

In relazione alla richiesta di procedere a porte chiuse durante tale lettura, è inconferente il richiamo all’art. 472 c. 3 c.p.p., del quale non ricorre alcuna delle ipotesi, anche specificamente per quanto concerne la salvaguardia della sicurezza dell’imputato nell’interesse del quale viene avanzata la richiesta. Pur intendendo il termine “sicurezza” in ampia accezione, non è stato addotto alcun elemento concreto che possa neppur lontanamente far ritenere sussistente il pericolo o la condizione presa in considerazione dalla norma citata.

Quanto alla richiesta di differimento della lettura, preso atto della inutilizzabilità nei confronti dell’istante di tali dichiarazioni ai sensi dell’art. 513 c.p.p., comma 1 ultima parte, va rilevata la carenza di interesse processuale della medesima parte non consenziente ad interloquire sui tempi della prevista lettura.

Peraltro, dal dettato dell’art. 513 c.p.p. non emerge alcuna indicazione nel senso richiesto, disponendo tale norma, come già osservato nella precedente ordinanza, che l’acquisizione consegue necessariamente alla mancata presenza dell’imputato contumace all’udienza fissata per il suo esame; che ciò comporta l’allegazione del verbale al fascicolo del dibattimento unitamente al verbale d’udienza, ex art. 515 c.p.p.; che tale acquisizione può avvenire, salvo diverso accordo fra tutte le parti, solo tramite lettura.

P.Q.M.


rigetta la richiesta.


Si procedeva pertanto alla lettura del verbale, prodotto dal P.M.

Alla successiva discussione relativa alle modalità di prosieguo dell’istruttoria dibattimentale, in cui veniva anche preannunciata dalla difesa Berlusconi una richiesta di sospensione del processo nel periodo pre-elettorale, seguiva la lettura di altra ordinanza: