Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/195

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precedenza aveva avuto in Struie. Di conseguenza, il 20 ottobre, ella aveva predisposto un “contratto di mandato” con il quale Marina Mahler conferiva una procura alla società Jawer, attribuendo i poteri di gestione di Struie a Mills, ma il documento non era mai stato sottoscritto (pagg.30-34).

Dopo qualche tempo l’aveva chiamata Briatore, riferendole che Mills intendeva mettere a sua disposizione una società per effettuare investimenti; successivamente, lo stesso Mills le aveva detto che si trattava di Struie (pagg.36-39). La stessa De Fusco aveva ben compreso che la società doveva confluire nel “FB Trust”: “il fatto di far entrare la società in FB Trust non è una decisione di Mills, nè di Briatore. Se utilizzo degli asset, dei capitali, del trust del FB Trust con una società anche nuova, è ovvio che la metto dentro il trust, non rimane così... non collegata”. E così, quando – come meglio si vedrà nel paragrafo 2.5.1 – il 6 novembre 1997 la somma di USD 1.618.301,37 era stata trasferita da Marrache al conto corrente intestato a Jawer presso Société de Banque Suisse di Ginevra, e quando il 30 novembre 1997 la somma di USD 1.621.284,86 era stata trasferita dal conto Jawer al conto Struie presso CIM Banque, la teste non aveva avuto alcun dubbio nel collegare “questo arrivo di capitale al capitale di FB Trust”, proprio a causa di ciò che sia Briatore che Mills le avevano detto in ordine alla funzione che Struie era chiamata ad avere (pagg.40-42). Lei stessa, del resto, aveva deciso di tenere la somma “sul conto di attesa alla SBS”, per via dei mutamenti in corso in ordine alla proprietà di Struie, mutamenti culminati nel trasferimento delle azioni da Mahler a Mills (si veda la lettera del 17 dicembre 1997, prodotta durante la deposizione della teste De Fusco, con la quale Mahler richiedeva a Jawer di tenere le azioni di Struie a disposizione di Mills, al quale le aveva trasferite: “le azioni della Struie, come la maggior parte delle società BVI, sono al portatore, dunque cambiano mano e cambia il portatore, ma lei era la cliente precedente, dopodichè la società veniva ceduta per le operazioni del signor Briatore” – pag.45 delle trascrizioni).

Solo all’inizio di aprile 1998 Mills le aveva detto che le somme che fino a quel momento De Fusco aveva gestito non erano del “FB Trust”, ma dello stesso Mills, senza aggiungere altro; “fino a là”, ha dichiarato la teste, “c’era segreto, diciamo la confusione era stata mantenuta”. Così poco ella aveva saputo sino ad allora, che nelle lettere che aveva inviato alle società che gestivano gli investimenti di Struie (due delle quali, datate 20 marzo 1998, le venivano mostrate durante la deposizione e sono state allegate come documenti 11 e 13) aveva informato i destinatari che benchè fossero, appunto, depositate da Struie, le somme investite andavano registrate sotto il nome di “FB Trust”; l’1 aprile, poi, avendo saputo come stavano le cose aveva scritto una lettera di segno opposto (in atti come allegato 12), informando il gestore che l’investimento doveva continuare a restare a nome di Struie (pagg.48-52 delle trascrizioni). De Fusco ne aveva parlato con Quaderer,