Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/29

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sono da valutarsi nella loro effettiva consistenza e vanno contemperate con il rispetto dei principi di speditezza del procedimento e di tutela dei contrapposti interessi delle altre parti”.

Proprio tali esigenze e tali interessi non possono prescindere dall’ultimazione della prova in corso di acquisizione – rispetto alla quale deve essere svolto giustappunto il controesame da parte, fra l’altro, della difesa Mills – e dall’espletamento degli ulteriori incombenti istruttori già disposti.

Per questo motivo ogni decisione potrà essere utilmente assunta soltanto all’esito degli stessi.

P.Q.M.


rigetta


la richiesta di sospensione del procedimento ai sensi della legge 124/2008;

dispone


la separazione degli atti a carico di Mills Mackenzie Donald David;

riserva


ogni decisione sulla richiesta di sospensione ex art. 159 comma 1 n.3 c.p.


Il procedimento a carico di David Mills prendeva il numero 11429/08 R.G. Tribunale.

Con le modalità e i limiti precisati in udienza, il 10 ottobre 2008 aveva termine l’esame della consulente Claudia Tavernari, cui la difesa Berlusconi aveva scritto (come da missiva dalla medesima letta in udienza) “...non possiamo consentirle di rispondere alle domande che le potrebbero essere rivolte quale Consulente dell’Onorevole Silvio Berlusconi dalle altre parti processuali nel processo stralciato a carico del coimputato Mills, al quale noi Difensori e lei quale nostro Consulente siamo giuridicamente del tutto estranei, né le consentiamo di accettare eventualmente l’incarico di Consulente da parte della Difesa di David Mills”. A seguito di lunga discussione fra le parti, il Tribunale aveva infatti deciso quanto segue:

Il Tribunale


osserva:

All’udienza del 18.7.08 si procedeva da parte della difesa Berlusconi all’esame della consulente, ammessa dal Tribunale su richiesta della medesima parte con l’ordinanza emessa ex art. 495 c.p.p. in data 27.4.07. Nella stessa udienza, alla presenza e con il consenso di tutte le parti processuali, venivano depositati tutti gli elaborati scritti dalla medesima redatti.

Pertanto la consulente ha assunto una veste processuale che interviene sul rapporto privatistico in forza del quale è stata introdotta.

Successivamente il processo è stato separato, e la parte che ha dedotto la consulente è estranea all’odierno dibattimento: ciò non significa che la veste assunta possa essere dismessa secondo le disposizioni di chi, non essendo più parte nel presente procedimento, non ha potere di rinuncia. Peraltro l’esclusione del controesame costituirebbe una compromissione dei diritti di tutte le parti del presente procedimento.

Non vi è dubbio pertanto che dalla coordinata lettura degli articoli 190, 191, 468 e 495 c.p.p., espressione del generale principio della conservazione degli atti processuali, del diritto di difesa e del contraddittorio, discende l’obbligo per la consulente di prestare il proprio ufficio, senza che ciò possa ridondare in violazioni del proprio dovere professionale.

Si procede pertanto immediatamente al controesame in relazione alla deposizione già svolta.


La deposizione della consulente terminava alla successiva udienza del 17 ottobre 2008.