Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/30

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Il Tribunale rigettava poi la richiesta della difesa dell’imputato Mills di acquisire, ai fini della sua utilizzabilità, l’elaborato redatto dalla dott. Tavernari, depositato all’udienza del 18 luglio 2008, anche nella parte in cui non era stato oggetto di esame:

In assenza di accordo tra le parti non può accedersi, quanto meno allo stato, alla richiesta della difesa, posto che le relazioni scritte di periti e consulenti possono esser dichiarate utilizzabili soltanto dopo l’audizione degli stessi in contraddittorio tra le parti, per principio generale dell’ordinamento e secondo quanto disposto, in particolare, dall’art. 501 c.p.p.


Indi le parti chiedevano, fra l’altro, che il Tribunale provvedesse ad una nuova traduzione di alcune o tutte le deposizioni dei testi sentiti in rogatoria a Londra fra il 23 e il 27 settembre 2007: la questione sarebbe stata decisa alla successiva udienza, conferendo l’incarico di traduzione limitatamente alle deposizioni dei testi Drennan e Barker, per i motivi di cui all’ordinanza in atti; il conseguente elaborato sarebbe poi stato integrato dall’interprete nominata dal Tribunale, Renata Sarfati, che lo depositava nella sua versione definitiva il 17 dicembre 2008.

Il medesimo 17 ottobre 2008, in relazione alle successive cadenze dibattimentali, il Tribunale disponeva come segue:

Il Tribunale, sentite le parti ed in particolare la difesa Mills, che ha domandato di procedere alle richieste ex art. 507 c.p.p. in questa fase processuale, in ciò espressamente opponendosi alla richiesta del P.M. di sospensione dei termini di prescrizione nelle more della decisione dell’Autorità elvetica relativa alla trasmissione dell’esame dell’imputato di reato connesso Paolo Del Bue;

visto l’esplicito consenso delle altre parti a procedere a tali richieste in questa fase;

ritenuto che, anche laddove non si considerasse terminata l’acquisizione delle prove proprio in ragione di tale mancata trasmissione, la richiesta di integrazione probatoria può comunque essere svolta, a maggior ragione alla luce della costante giurisprudenza secondo cui l’integrazione probatoria di ufficio, effettuata prima che sia terminata l'acquisizione delle prove, costituisce una mera irregolarità procedimentale che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non determina alcuna nullità o inutilizzabilità (cfr. in tal senso Cass. Sezione VI, 17 giugno 2004 n.33166, e, fra le altre successive conformi, Cass. Sezione IV, 8 febbraio 2005 n. 12276);

P.Q.M.


Invita le parti ad esporre le proprie richieste ed a tal fine rinvia il processo all’udienza del 28.10.2008 ore 14 aula 6.


All’udienza del 28 ottobre 2008 la difesa Mills formulava dunque una serie di richieste ex art. 507 c.p.p., sulle quali il Tribunale si pronunciava con ordinanza del 14 novembre 2008.


Il Tribunale,


sentite le richieste della difesa formulate ex art. 507 c.p.p. e le osservazioni delle altre parti, rileva quanto segue.

La norma in ragione della quale la difesa dell’imputato Mills ha avanzato le proprie richieste, vale a dire l’art. 507 c.p.p., ha lo scopo “di consentire al giudice – che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone – di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire”; la disposizione “mira esclusivamente a salvaguardare la completezza dell’accertamento probatorio sul presupposto che se le informazioni probatorie a disposizione del