Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/369

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6.2) Il risarcimento del danno

Definitivamente accertata la sussistenza del delitto di corruzione in atti giudiziari e la sua attribuzione a David Mills, deve procedersi all'esame della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, da liquidarsi “anche in via equitativa”, nella misura indicata di euro 250.000,00 “ovvero nella diversa misura che il giudice ritenesse di giustizia”.

La oramai indiscussa risarcibilità del danno non patrimoniale a favore delle persone giuridiche, e segnatamente della Pubblica Amministrazione, esime questo Tribunale da ogni articolata ricostruzione giuridico-culturale della questione che ha trovato negli ultimi anni una condivisa conclusione presso le corti di merito e di legittimità, sia pure con diverse motivazioni. E ciò a partire dalla sentenza n.7642 del 10 luglio 1991 (caso “Lockheed”) – nella quale la Cassazione Civile, sottolineata la maggior latitudine del danno non patrimoniale rispetto al danno morale, affermava che il danno non patrimoniale potesse essere “in tesi riferibile anche ad entità giuridiche prive di fisicità” – fino alla sentenza n. 737 del 23 febbraio 2007, emessa dalla locale Corte d’Appello Penale e passata in giudicato (processo noto come “Imi-SIR” e “Lodo Mondadori”), nella quale si è affermata la risarcibilità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei “turbamenti morali della collettività, pregiudizievoli dell’attività dello Stato”.

Appare perciò opportuno solo sottolineare come il recente intervento delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con le cosiddette sentenze di S. Martino (n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 13 novembre 2008) consenta di superare definitivamente qualsiasi dubbio in ordine alla portata interpretativa dell’articolo 2059 c.c. e alla difficoltà di attribuire alla persona giuridica patemi d’animo e turbamenti di carattere psicologico, costituenti il nucleo del danno morale soggettivo (categoria cui tradizionalmente, per anni, continuava a essere ricondotto il danno non patrimoniale richiamato dall’articolo 2059). Difficoltà che aveva indotto a configurare come danno esistenziale, risarcibile ex articolo 2043 c.c., il danno conseguente alla lesione dell’immagine dell’ente (Corte del Conti S.U. n. 10 del 23 aprile 2003), oppure a risarcire alla persona giuridica un danno morale per le sofferenze patite dai suoi membri a causa del discredito dell’ente di cui facevano parte (Cass. Sez. 1 civ. n. 17500 del 30 agosto 2005).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, esclusa la configurabilità di un’autonoma categoria di danno denominato esistenziale e sottolineata l’unitarietà del danno non patrimoniale di