Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/45

Da Wikisource.

Mills aggiungeva poi che All Iberian, benché non operativa, esisteva ancora, ed egli, che ne era l’amministratore unico, aveva mantenuto presso la banca CIM di Ginevra un conto di 50.000/60.000 sterline per le spese residue della liquidazione.

In seguito, l’avv. Acampora aveva informato Mills dell’esistenza di un’indagine svolta dal Garante dell’editoria, ma nessuno mai aveva convocato Mills per avere chiarimenti (pagg.39-40). Infine, nel 1995 l’intera C.I.T., compresa la partecipazione di Horizon, era stata ceduta al sudafricano Rupert; la plusvalenza di Horizon, pari a circa dieci miliardi di lire, era stata trattenuta da Mills in attesa di definire la situazione di tutte le società offshore: si era deciso, infatti, di regolarizzare tali società assoggettandole al fisco inglese con un bilancio consolidato dal 1991 al 1995. La somma rimanente dopo il versamento al fisco e la restituzione delle somme dovute alla società All Iberian – spiegava Mills – era pari a circa cinque miliardi di lire ed era stata posta “in una banca in deposito e resterà lì finché non si chiarisce la situazione… siccome ci sono processi in corso in Italia, sarebbe imprudente distribuire tutti questi soldi finché la situazione non si chiarisce… secondo i miei clienti e secondo me i soldi appartengono ai soci del mio vecchio studio” (pagg.35-38); “il netto, che erano cinque miliardi, è stato dichiarato come un dividendo ricevuto da me per conto dei soci, tassato e quello che resta dopo le tasse è lì a Londra” (pag.38).

Soltanto da Vanoni e da notizie di stampa Mills aveva appreso dell’indagine effettuata nel 1995 nei confronti della società All Iberian per un pagamento effettuato su un conto corrente riconducibile all’on. Craxi (pagg.40-41).

L’esame di Mills terminava – è opportuno qui ricordarlo – con la singolare richiesta da parte della difesa di Silvio Berlusconi che lo stesso Mills restasse in aula ad ascoltare sia l’enunciazione dei motivi per i quali la difesa non procedeva al controesame (e cioè per il mancato deposito dei verbali degli interrogatori da lui resi in altri procedimenti penali) sia la richiesta di inutilizzabilità dell’atto, perché Mills poteva esser imputato del reato di falso in bilancio già contestato ai vertici di Finivest.


Si deve in primo luogo valutare la rilevanza della deposizione nel procedimento in cui è stata resa, quale emerge dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, e della Corte di Cassazione.

Va immediatamente ricordato che la sentenza di primo grado, pronunciata dalla VII sezione del Tribunale di Milano il 7 luglio 1998, condannava Silvio Berlusconi alla pena di anni due e mesi nove di reclusione per una serie di reati di corruzione nei confronti di appartenenti alla Guardia di Finanza (le c.d. vicende Mondadori, Videotime e Mediolanum), oltre che per quello relativo alla vicenda Telepiù qui in esame (capo E).

La II sezione della Corte d’Appello di Milano il 9 maggio 2000, dichiarati estinti per prescrizione in virtù della concessione delle attenuanti generiche gli altri reati di corruzione contestati a Silvio