Pagina:Settembrini, Luigi – Ricordanze della mia vita, Vol. II, 1934 – BEIC 1926650.djvu/276

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prefetto di polizia, il commessario Silvestri non poteva avere le due qualitá d’impiegato dipendente dal prefetto e di giudice indipendente; non poteva essere istruttore imparziale, perché non impediva anzi ordinava la nostra illegale detenzione; perché il prefetto abusando della dipendenza dell’istruttore metteva ambo le mani nel processo, ed interrogava egli stesso gl’imputati, egli che nella causa è parte offesa; perché il comandante del forte signor Almeida faceva anche egli interrogatorii, e poi li conferiva con l’istruttore, il quale se ne serviva, e li faceva passare nel processo come dichiarazioni giudiziali.

Secondamente il procurator generale richiedeva, e la gran corte criminale, con decisione del 19 dicembre 1849, ordinava riunirsi cinque processi dell’unitá italiana, e procedersi contro tutti gl’imputati ad un solo giudizio. Or la corte medesima non può contro la legge e contro la stessa sua decisione, tra i piú che dugento imputati dipinti nei cinque processi, sceglierne soli quarantadue, e sottoporli ad accusa. Ma giacché li ha sottoposti ad accusa con la decisione del 9 febbraio 1850, ora non può giudicare deffinitivamente, inappellabilmente, in corte speciale, con esecuzione tra ventiquattr’ore, di questi soli quarantadue, non tenendo conto degli altri, per molti dei quali si è ordinato proseguirsi l’istruzione. Adunque se questi cinque processi non sono interamente compiuti per tutti, come si può giudicar su di essi, come possono servire per elementi di pruova?

Insomma io diceva: «Se la corte vuole essere rigorosamente e legalmente giusta deve dichiarare nullo il processo fatto in castel dell’Ovo: se vuol essere equa deve sospendere il giudizio ed aspettare che si compia l’istruzione per tutti. Cosí farete un giudizio solo, giudicherete con coscienza sicura, e nessuno avrá che dirvi. Se sopra questi incompiuti processi voi mi condannerete e mi farete mozzare il capo, e dimani proseguendo l’istruzione, nasceranno pruove limpidissime della mia innocenza, come mi restituirete quel fiato divino che Dio mi ha dato e voi mi avete tolto? Ogni uomo troverá ragionevoli queste dimande, ma la corte criminale le ha trovate irragionevoli, ed ha ragionato cosí:

«La gran corte — sulle eccezioni di nullitá di atti — osserva che l’alta polizia ordinaria, per effetto del regolamento emanato dopo la nomina della commissione suprema pe’ reati di stato e di setta, attribuiti alla di lei competenza, e devoluti alla competenza della gran corte speciale, è facoltata per mezzo de’ suoi