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Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/121

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190. Stat. an. 1331 8 § 46: ita quod vinum vadat ultra clodum mensure, e così in tutti gli Statuti posteriori, dove si vede apertissimamente non trattarsi qui della misura, sibbene del segno oltre il quale dovea andare il vino perchè il consumatore non fosse defraudato. Le prescrizioni degli Statuti e due esemplari, che potemmo procurarci, ci permettono di dire quale fosse la forma della Bozzola, del Claudus e del Boccale. Nello Statuto del 1331 abbiamo (a. l. c.): ud iustos Claudos et Claudinos et mensuras consuetas strictas in summitate more solito scilicet quod quatuor digita sufficiant ad introitum summitatis ipsarum mensurarum. Gli Statuti posteriori ripetono questa ordinanza: quello dei Dazii aggiunge: item fiant Claudi et Claudini ad formam hactenus consuetam. forma consueta est et esse debeat talis cet. dove ripetono le identiche prescrizioni dei precedenti Statuti (Stat. Datior. fol. 58 v.): lo Statuto poi del 1453 ridusse l’apertura della Bozzola o Chiodo alla larghezza di tre invece di quattro dita (1 § 189). Si comprende già da questa ordinanza che le nostre misure, colle quali si vendeva il vino al minuto, doveano avere la forma di un tronco di cono, ed infatti tale è la forma di due misure di ferro, che possono appartenere al secolo passato, e che trovammo rappresentare il Boccale ed il mezzo Boccale. Invece del cappello di chiodo, per indicare fin dove avesse a giungere il vino, in queste vi ha un foro triangolare colla base parallela alla base della misura. È caratteristico il fatto che fino al 1431 queste piccole misure doveano essere di legno, poichè nello Statuto dei Dazii di quell’anno (fol. 38 v.) troviamo: qualibet vice qua utetur alla mensura quam Claudo et Claudino ligni suprascripte forme: di legno era pure la galeda, piccola misura del vino e dell’olio sul Comasco, che si usò fin verso la fine dello scorso secolo dai ricchi alle loro mense (Nota in Hist. P. M. 16, 4 col. 353), mentre gli Statuti di Novara del secolo decimoterzo prescrivono già per misure le Pintas vitreas (§ 427 in Hist. P. M. 16, 1 col. 795). Nel nostro Statuto però del 1453 (1 § 189) sono prescritte bozzole capacitatis unius Claudi vel unius Claudini de vitreo vel de stagnio: le bozzole dello Statuto dei Dazii (fol. 40 v.) sono di rame, le bozzole della capacità di un boccale dopo quel tempo si costruirono anche di ferro. Una enumerazione dei vasi nei quali si riponeva, o si trasportava il vino