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428 | Sonetti del 1836 |
ER ZETTÀRIO CONDANNATO
Sì, è mmale de somaro e ccavalletto!1
Lui era scritto a una settaccia occurta2
E ppe’ cquesto er Governo nu’ l’inzurta,
Je fa una grazzia a ffuscilallo in petto.
Sarvallo?! e ccome? Io, Momo,3 te l’ho ddetto:
Si4 aveva modo de pagà una murta,
Via, tanto e ttanto la Sagra Conzurta5
L’averebbe trovato er vicoletto.6
Ma un omo senza un zanto che l’ajjuti,
Un disperato che nun cià7 un quadrino,
Lo condanneno tutti li statuti.
Poi, se fuscila8 in de la schina,9 Momo?
Fuscilannolo in petto, anche assassino
Pò ddì10 cche vva a mmorì da galantomo.
26 marzo 1836
- ↑ [È male da curarsi col somaro e col cavalletto, cioè portando per la città l'ammalato sull'asino e frustandolo. V. i sonetti: Er terramoto (4), 19 genn. 32, nota 8; e La Ggiustizia ecc., 7 febb. 32, nota 6.]
- ↑ Occulta.
- ↑ Girolamo.
- ↑ Se.
- ↑ ["Il tribunale della Sacra Consulta è composto di un cardinale Prefetto, e di prelati Ponenti, il numero dei quali è indeterminato. Si divide in due turni: l’uno giudica in appello le cause capitali delle provincie dell’Umbria, Sabina e Comarca; l’altro giudica come Supremo tribunale di Revisione tutti i ricorsi contro le sole sentenze capitali profferite dai tribunali dello Stato. Il ricorso in revisione non è permesso per le sentenze che non importano pena di morte. I giudici hanno un onorario di cinquanta scudi mensili: per lo più sono giovani prelati che dànno il primo passo nella carriera dei pubblici uffizi, o sono gente mal capitata altrove, e caduta in disgrazia. La Sacra Consulta giudica eziandio tutti i delitti che si chiamano politici...... Nel regolamento organico di procedura criminale delli 5 novembre 1831 è stabilito che in somiglianti delitti si procede per via sommaria da giudici processanti specialmente a ciò deputati dalla Segreteria di Stato. Che il giudizio è riservato alla Sacra Consulta, tribunale incaricato della direzione e del modo delle procedure a seconda delle facoltà che gli vengono accordate, e che nelle rispettive circostanze può, occorrendo, impetrare. Che è in facoltà del sovrano il commettere il giudizio ad altri tribunali. Che il processo si comunica col ristretto a monsignor avvocato dei poveri, o al difensore nominato dall’accusato, quante volte la scelta del medesimo venga approvata dal capo del tribunale. Che nei suddetti delitti non si ammette confronto personale coi testimoni. Che radunato il tribunale, comparisce l’accusato, ed il presidente lo interroga per avere gli schiarimenti opportuni; dopo di che viene rimandato in carcere. La sentenza si forma a maggiorità di voti, ed è inappellabile. In caso di condanna a pena capitale, se la decisione non è stata presa ad unanimità, ha luogo una revisione coll’ intervento del secondo turno di giudici unitamente al primo. La revisione deve effettuarsi entro il termine non maggiore di altri cinque giorni, senza intervento dell’accusato. Per le quali cose è manifesto, come il tribunale giudicante sia incaricato anche della inquisizione; come la difesa non sia libera, anche perchè al difensore viene imposto con giuramento l’obbligo di non palesare all’accusato il nome dei testimoni contrari; come sia insufficiente, perchè non può venire a confronto, nè assistere alla discussione, nè condurre testimoni a difesa; come le sentenze non sieno nel maggior numero dei casi soggette a revisione; e come quando ciò avvenga, la metà dei giudici che debbono rivederle abbia già dato il primo giudizio. La Sacra Consulta conosce e giudica eziandio delle cause di boschi e foreste, e di sanità marittima e continentale, ed è ad un tempo la suprema direttrice della pubblica sanità e delle prigioni.„ Farini, Op. e vol. cit., pag. 142-44.]
- ↑ Il mezzo-termine.
- ↑ Ci ha: ha.
- ↑ Si fucila.
- ↑ Nella schiena.
- ↑ Può dire.