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Pagina:Spanò Bolani - Storia di Reggio Calabria, Vol. I, Fibreno, 1857.djvu/246

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capo secondo 221   

lia, si facesse prevenzione a’ trafficanti quindici giorni prima, perchè potessero mettere in sesto e cautela i loro affari in Messina ed in Reggio. Nel corso di questo stesso anno Lodovico, in compagnia del Conte di Terranova, di Antioco de Fuscaldo, di Tristano de la Aillec, e di Guglielmo de Villanova, si condusse da Cosenza a Reggio. E per dare a questa città un argomento della sua alta benevolenza, le confermò la nuova fiera franca da tenersi fuori Porta Mesa, nel luogo ov’era la chiesa di San Marco, da celebrarsi annualmente in aprile, dalla vigilia di San Marco per otto giorni consecutivi. Poi fece ritorno in Cosenza, e nell’anno appresso (1429) ordinò che le galee veneziane che navigavano ogni anno da Venezia in Fiandra o verso Ponente, tanto nell’andata che nel ritorno, qualora prendessero porto in Reggio, potessero sbarcare le lor merci, e venderle o permutarle in città, senza alcuna gravezza di dogana, o di qualsisia altra imposizione o gabella.

Ivi a due anni (1431) recarono in Cosenza presso Lodovico III i sindaci di Reggio Aloisio Sparella e Nicola de Mirabello, ed ottennero:

1.° Che l’università di Reggio potesse per proprio uso pubblico imporre nuove gabelle, e rinnovar le vecchie come meglio le paresse conveniente.

2.° Che i cittadini reggini fossero immuni di qualunque diritto di biada (jus blavae) in tutte le terre e luoghi della provincia di Calabria.

3.° Che potessero per loro uso introdurre in città sale e ferro, o nel nome privato o in quello dell’università, con franchigia di ogni diritto di dogana e di portolania.

4.° Che i cittadini non fossero tenuti nè alla pena, nè all’ammenda del danno clandestino, eziandio se criminalissimo.

5.° Che, a maggior incremento della città, tutti quelli che venissero ad abitarvi fossero considerati di fatto cittadini, e godessero de’ suoi privilegi; e che i loro beni situati altrove nelle provincie restassero liberi da qualunque imposizione o aggravio per parte dei cittadini di que’ luoghi. E posto il caso che soffrissero molestie dai Baroni o da altre Università, allora i sindaci di Reggio potessero far rappresaglia a lor grado ed impunemente.

6.° Che niun capitanio o altro uffiziale potesse far bandi senza averli fatti legger prima a’ sindaci della città, per veder se ne’ medesimi si contenesse alcuna cosa opposta a’ privilegi locali. Ed ove ciò fosse, il capitanio dovesse astenersi dall’emanazione e pubblicazione di tali bandi.