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Pagina:Spanò Bolani - Storia di Reggio Calabria, Vol. I, Fibreno, 1857.djvu/247

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   222 libro quinto


7.° Che nessun cittadino potesse esser arrestato e detenuto in carcere prima della pubblicazione del processo.

8.° Che, come al solito, fosse sola attribuzione dei sindaci il vigilar su’ pesi e sulle misure, ed intorno ad altre novità che accader potessero dentro e fuori città.

9.° Che ogni capitanio, nell’entrar in uffizio, dovesse dar giuramento di conservare ed osservare i privilegi, le consuetudini ed i costumi della città; e stare personalmente a sindacato al termine della sua gestione.

10.° Che i cittadini per loro difesa, e non ad altrui offesa potessero asportar l’armi proibite per tutto il Regno.

11.° Che il capitanio fosse nazionale e non estero, e che nè direttamente nè indirettamente potesse esercitare altra carica simul et semel.

12.° Che il capitanio non potesse ordinare il carcere contro alcun cittadino senza il consiglio e l’assenso dell’assessore e dei mastrodatti.

13.° Che i creati de’ capitanii, dopo sonate due ore di notte, non potessero camminar per la città senza la presenza del mastrogiurato.

14.° Che i debitori cittadini non potessero esser convenuti arrestati o molestati da’ creditori fuori dell’ambito della città.

15.° Che se incontrasse esservi così empio cittadino che scientemente ardirebbe tentare alcuna cosa contro la patria, i privilegi, le consuetudini, gli usi, i buoni costumi, e la giurisdizione de’ sindaci, fosse costui privato issofatto del privilegio della cittadinanza, ed ottenuta la regia licenza, cacciato anche dalla città.

16.° Che se mai avvenisse, per qualunque causa, che la città fosse sottratta al regio demanio, e data in governo e potestà di baroni, potessero i suoi cittadini, in ogni tempo, impugnar le armi, resistere, uccidere con ogni mezzo di difesa, senza incorrer per questo in pena alcuna.

IX. In questo medesimo anno nacquero talune controversie per cagion di confine tra i Reggini e que’ di Santagata. Di che andata notizia a Lodovico commise a Fra Martino de Hispania, Vicario dell’Arcivescovo di Reggio, che intorno a tali fatti prendesse le debite informazioni, e ne compilasse il processo. E che intanto, sino a che la quistione non fosse diffinita, restasse proibito a’ contendenti di venir ad alcuna via di fatto, o con armi, o con qualunque altro mezzo. Da questa regia Lettera, diretta da Lodovico al Vicario de Hispania, apparisce che allora Reggio e quasi tutto il suo distretto era travagliato dalla pestilenza, poichè vi si leggono queste parole: