Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/10

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Repertorio del Quarto Libro cioè delli Danni dati.

De danni dati per huomini, et persone in Lino et canape |||
 cap. i.
Di chi attraversasse grano, biade, et altri legumi |||
 cap. ii.
Del danno dato in prato |||
 cap. iii.
(Di danodato in agli, cipolle, cavoli, et similherbe, fave et altri legumi cap.4) |||
Del danno dato in grano, orzo, et spelta |||
 cap. iiii.
Di chi mozzasse arbori domestichi, o salvatichi |||
 cap. vii.
Che nulla persona dia danno in poma domestichi |||
 cap. viii.
Del danno dato in agresta, in uva, et in Vigna |||
 cap. vi.
Di chi battesse frutti domestichi, et di essi cogliesse |||
 cap. viiii.
Di chi desse danno in Lupini |||
 cap. viiii.
Di chi mozzasse salci, et canne, et esse portasse |||
 cap. x.
Che nullo faccia pietre in pietrara d’altri |||
 cap. xi.
Chi tollesse legna fatte per altri |||
 cap. xii.
Di chi molestasse forme, o morroni |||
 cap. xiii.
Che nullo molesti acque delli loro corsi ancora l’acqua piovana |||
 cap.xiv.
Di chi togliesse stangoni, et altri apparimi di Case, o di Grotte |||
 cap. xv.
Di chi togliesse fieno, o paglia |||
 cap. xvi.
Di chi mettesse fuoco in Ara p(rim)a di S(an)ta Maria di mezzo Agosto |||
 cap. xvii.
De chi togliesse fieno o paglia |||
 cap. 18

F che ad ogni persona sia lecito accusare.

Di quanto tempo si possa accusare et inquirere di danno dato |||
 cap.xviii.
Che’ sempre delli detti danni si debbia pagare L’emenda |||
 cap. xix.
Che’ delli danni dati di notte radoppino le pene |||
 cap. xx.
Delli danni dati per bestie grosse |||
 cap. xxii.
Del danno dato per bestie porcine (pecorine), et caprine |||
 cap. xxiii.
Del danno dato con bestie porcine |||
 cap. xxiv.
Di chi te(m)po se intende lo danno dato nelle selve per bestie grosse, et minute |||
 cap. xxv.
In che modo si deveno pagare Li danni dati per dette bestie |||
 cap. xxvi.

Da simile a simile.

Delli danni dati per forastieri circumvicini nel territorio nostro |||
 cap. xxvii.
Delle pene dovessero pagare Li Garzoni per li danni dati |||
 cap. xxviiii.
Di quelli che facessero Legna di arbori fruttiferi in luoghi d’altri |||
 cap.xxviiiii.
Che danno dato in selva sia apprezzato per li Riveditori |||
 cap. xxx.
Del danno dato non studioso per bestie porcine |||
 ap. xxxi.
Che non se paghi pena per passar per le possessioni non ristrette |||
 cap. xxxii.

F Selve o possessioni arbori cascati, in siepi o fratte o viti, erbe in vigna o falciassero erbe de prati.}}

Chi da danno in poma o in Ortaggi anco che siano putti |||
 cap. xxxiii.
Chi taglia cerque o cerri o altri arbori fruttiferi o sterponi rimondati, o frutti F |||
 cap. xxxiv.
Come si debbano far l’accuse dalli Guardiani |||
 cap. xxxv.
Li forastieri pagano le pene doppie |||
 cap. 37.

Di modo che no(n) ha dubbio che chi passa per le possessioni ristrette paga pena.