Questa pagina è stata trascritta ma deve essere formattata o controllata. |
l
Repertorio del Quinto Libro cioè delli Danni dati estraordinarij.
Di quello sono tenuti rendere al Prete |||
cap. i.
Di quello sono tenuti portare gl’huomini all’Ill(ustrissi)mi Signori |||
cap. ii.
Che le Gabelle si debbino pagare |||
cap. iii.
Delli Tavernieri et Albergatori |||
cap. iiii.
Che non si venda, ne compri se non con giuste misure |||
cap. v.
Che Lo Com(m)une di Mazzano compre le misure |||
cap. vi.
Che lo panno di lana si venda a Banca |||
cap. vii.
Delli Grascieri et loro Uffitio |||
cap. viii.
Della pena delli Macellari, et Carnaiuoli |||
cap. ix.
Che non si faccino brutture nelle fonti |||
cap. x.
Che non manciuli dentro La Terra |||
cap. xi.
Come si deve pagare Le opere del mietere |||
cap. xii.
Che li Massari una col Conseglio possino provedere a riformar Li Statuti |||
cap. xiii.
Che si debbino spazzare Le strade |||
cap. xiv.
Che non si gettino sassi per li tetti |||
cap. xv.
Che nullo guasti capanello, o guardiola |||
cap. xvi.
Che La brascia del forno si porti coperta |||
cap. xvii.
Che non si ripona fieno, o paglia dove si fa’ foco |||
cap. xviiii.
Di chi amettesse cane ad altri |||
cap. xx.
Come si deve vendere il pesce |||
cap. xxi.
Che forestieri no(n) possano far legna domestiche, ne salvatiche nel terr(itori)o n(ost)ro |||
cap. xxii.
Che non si gettino cenerate per Le Vie |||
cap. xxiii.
Di quelli che pigliano Colombi di colombara di altri |||
cap. xxiiii.
Di chi comprasse o incottomasse grascia in grosso |||
cap. xviii.
Che sia lecito a poveri cogliere La spica delli campi metuti |||
cap. xxv.
Che si possano tuorre Li pegni a quelli che sono debitori alla Corte |||
cap.xxvi.
Che di vendere, et comprare ogni huomo sia Libero a suo piacere |||
cap. xxvii.
Che a nisciuno sia Lecito lavorare, o far Lavorare possessioni de morti|||
senza Licentia de chi si aspetta a darla |||
cap. xxviii.
Chel Vic(ari)o sia obligato far essecutione reale et personale ad instantia|||
di qual si voglia havessi fatta sigurtà per altri |||
cap. xxix.
Che ognuno sia tenuto soccorrere al fuogo che s’accendesse in qualche casa |||
cap. xxx.
Che Le possessioni si debbiano dividere |||
cap. xxxi.