Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/11

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Repertorio del Quinto Libro cioè delli Danni dati estraordinarij.

Di quello sono tenuti rendere al Prete |||
 cap. i.
Di quello sono tenuti portare gl’huomini all’Ill(ustrissi)mi Signori |||
 cap. ii.
Che le Gabelle si debbino pagare |||
 cap. iii.
Delli Tavernieri et Albergatori |||
 cap. iiii.
Che non si venda, ne compri se non con giuste misure |||
 cap. v.
Che Lo Com(m)une di Mazzano compre le misure |||
 cap. vi.
Che lo panno di lana si venda a Banca |||
 cap. vii.
Delli Grascieri et loro Uffitio |||
 cap. viii.
Della pena delli Macellari, et Carnaiuoli |||
 cap. ix.
Che non si faccino brutture nelle fonti |||
 cap. x.
Che non manciuli dentro La Terra |||
 cap. xi.
Come si deve pagare Le opere del mietere |||
 cap. xii.
Che li Massari una col Conseglio possino provedere a riformar Li Statuti |||
 cap. xiii.
Che si debbino spazzare Le strade |||
 cap. xiv.
Che non si gettino sassi per li tetti |||
 cap. xv.
Che nullo guasti capanello, o guardiola |||
 cap. xvi.
Che La brascia del forno si porti coperta |||
 cap. xvii.
Che non si ripona fieno, o paglia dove si fa’ foco |||
 cap. xviiii.
Di chi amettesse cane ad altri |||
 cap. xx.
Come si deve vendere il pesce |||
 cap. xxi.
Che forestieri no(n) possano far legna domestiche, ne salvatiche nel terr(itori)o n(ost)ro |||
 cap. xxii.
Che non si gettino cenerate per Le Vie |||
 cap. xxiii.
Di quelli che pigliano Colombi di colombara di altri |||
 cap. xxiiii.
Di chi comprasse o incottomasse grascia in grosso |||
 cap. xviii.
Che sia lecito a poveri cogliere La spica delli campi metuti |||
 cap. xxv.
Che si possano tuorre Li pegni a quelli che sono debitori alla Corte |||
 cap.xxvi.
Che di vendere, et comprare ogni huomo sia Libero a suo piacere |||
 cap. xxvii.
Che a nisciuno sia Lecito lavorare, o far Lavorare possessioni de morti|||
senza Licentia de chi si aspetta a darla |||
 cap. xxviii.
Chel Vic(ari)o sia obligato far essecutione reale et personale ad instantia|||
di qual si voglia havessi fatta sigurtà per altri |||
 cap. xxix.
Che ognuno sia tenuto soccorrere al fuogo che s’accendesse in qualche casa |||
 cap. xxx.
Che Le possessioni si debbiano dividere |||
 cap. xxxi.