Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/13

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Additione delli Estraordinarij

Come si paghino Le pene di persone, et di bestie |||
 cap. i.
In quanto tempo si possano riscuotere Li emendi |||
 cap. ii.
Per danno dato per bestie Vaccine in Vigne, et canneti |||
 cap. iii.
Quando sia lecito tagliare Li ceppi et Legna segnati |||
 cap.iiii.
D.D. di bestie Vaccine, et cavalline in colti, et Mucchia |||
 cap. v.
D.D. per bestie porcine in colti, et Mucchia |||
 cap. vi.
Lo emendo di bestie cavalline a ghiande |||
 cap. vii.
Del maritare ogn’uno sia libero, et quello si prohibisce |||
 cap. viii.
Quanto si paga del pane si coce al forno |||
 cap. ix.
Quello che La Com(m)unità di Mazz(an)o desidera haver per gra(tia) dall’Ill(ustrissi)mo|||
Sig(no)re sopra la locatione del Hostaria |||
 cap. x.
Che non si debbia dare Cappa, né Ose alli Garzoni |||
 cap. xi.
Delle pene che si devono pagare per danno fatto da Bestiami |||
 cap. xii.
Bracci seculari di Roma |||
 cap. xiii.
Come si paghino Le citationi al Castaldo |||
 cap. xiiii.
Che Li Massari no(n) possino riscotere denari della Com(muni)ta |||
 cap. xv.
Che li caporali di Roncigliano no(n) possino metter quartanini a pigliar Le|||
risposte di grano di d(et)ta tenuta |||
 cap. xvi.
Pena di portar L’Arme per Mazz(an)o |||
 cap. xvii.
Applicatione della pena del gioco |||
 cap. xviii.
Che no(n) si lassino andar Porci per la terra, ne p(er) il borgo di Mazz(an)o |||
 cap. xviiii.
Che no(n) si Lavi nella fontana, ne fontanile |||
 cap. xx.
Che li forastieri non possino offerire alli pegni |||
 cap. xxi.
Che il Vicario habbia giulij tre per il danno de cerque |||
 cap. xxii.



Sommario de diversi Consegli.
Salario et regaglie del Castaldo.
Salario et regaglie del Guardiano.