Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/23

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Del Reggimento.


fino in soldi quaranta, quali siano tenuti ad espendere in un pranzo, o in una cena otto dì doppo finito il loro offitio alli Massari, et Camerlengo nuovo.


Ancora volsero, et deputarono che li Massari in quel dì che sarà la entrata del loro offitio debbino eleggere, et deputare dui Sindici per scindicare li Massari et il Camerlengo passati. Et perche occorre molte volte, che si fanno molte parole l’uno dicendo all’altro, et l’altro al’uno, per le quali facilm(en)te gl’huomini vengono a risse, et a questioni, et molte volte al toccarsi di mano, et tal volta con l’arme, et molte volte il Vicario per non saperlo, non se ci ritrova, volsero, et ordinarono, che quando alcuno delli Massari, o tutti se ci ritrovassero, cioè alle sopradette parole, o risse, per obviar quanto se puote possino com(m)andare a quelli tali che cessino le dette parole, o risse fino in soldi diece per ogni volta che li fusse com(m)andato.


Dell’offitio del Camerlengo Cap. iiij.



Il Camerlengo che è al p(rese)nte, et che per li tempi sarà sia tenuto per suo uffitio riscotere tutti li datij che per lo conseglio della Comunità di Mazzano fusse ordinato, et deliberato tanto ordinarij, quanto estraordinarij, denari di sal grosso, et ogni altro sussidio, che pertenesse a detta Com(muni)ta, li quali denari non possa esso Camerlengo darli ad alcuno, né spenderli senza espressa licentia di detti Massari a la pena di soldi venti per ogni volta che contrafarà. Finito l’uffitio di sei mesi debbia d’ogni pecunia che li fusse venuta alle mani renderne alli Massari che succederanno doppo lui buona, et real raggione, et administratione. Et debbia haver detto Camerlengo per suo salario, et di tutte le pecunie, che li saranno venute alle mani, et che habbia riscosse di ogni quaranta uno, cioè di quaranta bolognini, un bolognino.


Dell’offitio, et autorità delli Reveditori Cap. v.


Fu statuito, et ordinato che li Massari nel principio del loro offitio debbino elegere, et deputare dui huomini delli piu [delli piu] intelligenti che si possino trovare nel Castello di Mazzano, quali si chiamino Riveditori, l’offitio delli quali si è questo cioè. Che debbiano vedere, conoscere, determinare ogni lite, et questione che venisse intra congionti, o vicini de confini, di possessioni, de campi, forme, morroni, vie, mondezzari, greppe, grotti, grondare, siepi, vie di dentro, et di fuora del Castello di Mazzano. Ancora ad estimare pegni overo tenute che fussero date all Vicario per debito di qualcuno, Di far acconciare di fuori, et di dentro Ponti, grondare, et fonti. Et ciascheduno possa produrre nanti alli sopradetti per chiarezza delle sue raggioni testimonij, prove carte e scritture publiche, et private, et ogni altra difesa che avessi, o potesse havere. Quali sopradetti Reveditori, veduta la verità del fatto, insieme col Vicario possino tal lite, et questioni deffinire, terminare, et sententiare come a loro parera meglio. Qual liti et questioni l’habino ad haver terminate, et decise in ter(min)e de quindici dì che