Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/24

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Libro Primo.


saranno stati richiesti. Et ogni persona stia tacita, et contenta alla diffinitione, et stima di essi Riveditori alla pena di soldi quaranta da pagare per qualunq(ue) che contraddicesse, et niente di meno esse diffinitioni, et sententie sempre ferme stiano, et habbino effetto reservato sempre a ciascheduno lo appellare infra diece dì dal dì che sententiato sara. Et se occurresse che alcuno di detti Riveditori fusse da alcuna delle parti tenuto suspetto o per parentezza, o per qualunq(ue) altra caggione, lecita cosa è che alhora il Vicario, et li Massari debbino provedere per un altro che con raggione non possi esser suspetto, et duri loro Uffitio un’Anno.


Delli Estimatori De D(ann) D(ati). Cap. vi.



Siano tenuti li Estimatori a petitione di qualunq(ue) li adimandarà stimare tutti li danni dati che fussero dati per huomini, et per bestie, dentro, et di fuori del Castello di Mazzano, alla stima delli quali ogn’uno deve star tacito, et contento. Il prezzo della mercede de quali debbia esser questa, cioè che per ogni stima che faranno di dentro il Castello di Mazzano, et dentro delle vigne debbino haver prima da quello che li mandarà denari quattro per ogni stima, et p(er) ciascheduno di essi estimatori, fuora delle vigne, et per tutto il tenimento di Mazz(an)o et quanto trenge esso tenimento debbino haver denari sei per uno, et per ogni stima. Et perche spesse volte accade che alcuni voranno andare a mietere il grano, et altre biade, et legumi, et altri frutti a cogliere, et trovarà dette biade, legumi, et frutti dannificati per huomini, et per bestie, et per non perder l’opera sua, e degl’altri huomini, non pare conveniente ritornasse per li Veditori, o estimatori, ordinarono che alhora in quel caso quelli tali dannificati debbino cercare se in quella contrata fusse li estimatori, e quando non trovassero li veditori, o estimatori, che alhora lo dannificato lo possi far estimare a doi altri huomini se li puo havere, se non uno con q(ue)sto che quella estima che così si fara, debbia quel tale estimatore andare al Vic(ari)o a pigliare il iuramento che quello apprezzo che ha fatto, l’ha fatto iustamente secondo la sua conscientia, et similm(en)te se ci intendano quelli che andassero a tritare o a carriare dette cose. Et volsero che la contrata si intenda quanto puo tirare una balestra dal campo del danno passo, et trovandosi huomini da Mazz(an)o siano obligati a pena de cinq(ue) soldi andare ad estimare tal danno, che siano pagati come li stimatori, et no(n) trovandosi Mazzanesi si possano far stimare da altri, come di sopra.


Del Guardiano delli D(anni) D(ati). Cap. vii.



Acciò che li beni di fuora siano ben custoditi, et guardati, li Massari che per li tempi saranno sotto pena di periurio in Calende di Gennaro debbino mettere li Guardiani a guardare li frutti de fora, et duri lo suo offitio fino alla festività di Santa Maria di mezzo Agosto, quali Guardiani siano tenuti, che hauto prima il corporal