Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/25

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Del Reggimento


corporal iuramento accusare ogni persona, et bestie che trovaranno dar danno, et esse accuse in termine di tre dì riportare al Vicario, et similm(en)te in detto termine notificare lo detto danno al dannificato alla pena de soldi dieci per ciasche volta, che contrafacesse, et nientedimeno la detta accusa sempre stia ferma. Et poiche haverà fornito detto tempo siano tenuti detti Massari reformarli, o vero trovarne delli altri, l'uffitio delli quali duri perfino a otto dì del mese di Ottobre, alli quali riporti, et accuse fatte per li detti Guardiani seli debbi dare piena, et indubitata fede. Et se per alcun modo raggionevolm(en)te se li potesse provare che havesse com(m)esso nel detto suo uffitio alcuna fraude, caschi in pena il detto Guardiano del periurio et della pena che havesse hauto a pagare lo accusato, quando fusse stato accusato senza detta fraude. Quali tutte pene si debbino essigere per il Vicario, et la metà di dette pene si applichino alla Camera dell'Illustrissimi prenominati Signori, et l'altra metà alla Comm(uni)ta del comun di Mazz(an)o et questo s'intende solo dell'accuse di detti Guardiani. Di altre accuse, richiami, et inquisitioni, che si facessero per l'altre spetial persone, la Communità non ne habbia alcuna parte, ma tutte si debbino applicare alla Cam(e)ra delli prefati Ill(ustrissi)mi Signori.


Come si paghino li danni che no(n) si trovano p(er) inquisitione Cap. viij.



Perche spesse volte avviene che sono fatti li danni per bestiame grosso et minuto, et non si potrà trovare ne per Guardiano di fuora, ne ancora per alcun’altra inquisitione. Et acciò che nessuno dannificato non habbia a perdere cosi la sua robba fu statuito, et reformato, che li Massari nel principio del loro uffitio debbiano eleggere quattro buone persone iuxta posse, et durino per un'anno, l'offitio delli quali sia questo. Che qualunq(ue) persona del Castello di Mazzano facesse alcun richiamo, o vero inquisitione di alcun danno che havesse riceuto per bestiame grosso o minuto, et lo Vicario habbia fatta la sua diligenza, et non si potrà trovare, et sia lo danno dato p(er) le bestie grosse debbono, et sieno tenuti con ogni diligenza cercare, et investigare iuxta loro possa trovare chi havessi dato detto danno, et non possendosi trovare il detto danno chi l'havesse dato debbino vedere uno, o doi, o tre li piu prossimali secondo che a loro parerà, et quelli tali piu prossimali condennare alla satisfattione del danno et darlo al dannificato, secondo che fosse stato estimato per li estimatori del Commune. Et se per avventura non si trovasse alcuno prossimale, che allora debbino condennare alla satisfattione di detto danno tutte le bestie di Mazzano di quella raggione che havessero dato detto danno. Quali sententie delli sopradetti cosi eletti le deveno haver date, et fatte scrivere al Vicario in termine di dieci dì, dal dì che per lo detto Vicario li sarà notificato. Et simil ordine si habbia a tenere per quelli che saranno deputati sopra di essi danni, che saranno dati per bestie