Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/27

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Del Reggimento


Che si debbia stare alla relatione del Castaldo. Cap. xii.



Volsero, et statuirono che a tutte relationi che farà lo Castaldo in ogni causa, tanto civile, quanto criminale, tanto ordinaria, quanto estraord(ina)ria si sia data piena, et indubitata fede, et a quelle ogni persona debbia star tacita.


Del Vicario, et della sua potestà. Cap. xiii.



Riformorono, statuirono, et ordinarono che l’Ill(ustre) Signor Flaminio che al presente et chi sarà doppo per li tempi debbia procedere di mettere un Vicario nel Castello di Mazzano, l'Uffitio del quale debbia durare sei mesi, et piu, et meno secondo che piacerà a esso Ill(ustrissi)mo Signore. L'auttorità, et balia del quale sia di conoscere, et vedere tutte prime cause tanto civili qua(n)to criminali, profane e straordinarie, et habbia mero, et misto imperio, et condannare, et assolvere iuxta merita, et demerita, salvo che in crimine lesa maiestatis, cioe qualunq(ue) ardisca di far tradimento alla S(ant)a Romana Chiesa, alla Santità di Nostro Signore lo Papa, et alli prefati nostri Ill(ustri) signori. All'hora, et in quel caso tali escessi, et malefitij si possino conoscere per la Santità di Nostro Signore lo Papa, et per la Signoria delli nostri prefati Ill(ustri) Signori. Et habbia autorità detto Vicario poter comandare, e poner la pena fino in cinq(ue) soldi, salvo che in rissa, che allhora stia il comandare in suo arbitrio, et quel tanto si debbia esseguire senza altro Processo.


Che il Vicario, et li Massari stiano a sindicato. Cap. xiiij.



Ancora volsero, statuirono, et ordinarono che lo Vicario che per li tempi sarà nella fine del suo offitio debbia stare a scindicato dell'administratione del suo uffitio in questo modo, reforma, cioè che quello dì che sarà fuora di off(it)io la sera debbi dar un bando messo p(er) lo castello del Com(m)une con questo tenore che qualunq(ue) persona vol dar scindicato, o vero petitione al Vicario passato, vada nante alli scindici che li sarà fatto raggione, e questo ordine si servi per tre dì, si che nel quarto dì no(n) li possa esser data piu alcuna petitione, et sia nel detto termine del quarto dì assoluto. Quali Scindici si debbino eleggere nel Conseglio. Et simil ordine volsero si osservi nel Scindicato delli Massari, et Camerlengo.


Che si debbiano dare li Tutori, et Curatori. Cap. xv.



Se avvenisse che alcuno Pupillo, o vero maggior di quattordici anni, et minore di venticinq(ue) mancassero di Tutori, et Curatori, acciò che non vivano cosi indefensi, il Vicario sia tenuto per suo uffitio provedere, o vero far provedere per detti Tutori, et Curatori a petitione di qualunq(ue) lo adimandarà, et debbia ponere il suo decreto, in forma valida, et comandare a tutti Tutori, et