Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/28

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Libro Primo.


Curatori, che habbino fatto lo Inventario in termine di trenta dì secondo dalla Legge è concesso.


Come si habbino a vendere le possessioni. Cap. xvi.



Statuirono che qualunq(ue) persona tanto Mazzanese, quanto forestiera che possedesse alcuni beni stabili nel detto Castello tenimento, et suo distretto, volesse vendere tutti, o parte di detti beni, sia tenuto lo Venditore per vigor di questo presente Statuto richiedere lo piu prossimo, et propinquo parente che lui habbia in primo grado p(er) diretta linea, et in secondo, et quando questi non volessero comprare debbia richiedere li primi, et secondi per linea laterale, et no(n) volendoli richiedere sia tenuto a far mettere tre bandi in varij dì per lo publico Castaldo del comune in luoghi usati et consueti nel detto Castello. Et per li detti bandi s'intendano esser richiesti, parenti, affini, amici, et convicini, et ogn'altra persona. Et fatta haverà il venditore detta diligentia di metter tre bandi possa vender a chi ad esso piacerà. Et non usando detta diligentia, et vendendo senza altra requisition de parenti in grado nominato di sop(r)a, o vero bannimenti, et alcuno de parenti non ricercato, volendo riscoter detta possessione per quel prezzo fusse venduta, la possa riscotere in termine di un mese, et quel tale che prima havrà comprato, debbia rilassar detta possessione alla pena di libre cinq(ue) di denari. Et non volendola rilassare caschi in pena per ogni dì che starà in mora di libra una di denari. Et quel tale Venditore caschi in pena di libre diece di denari per non haver servato l'ordine di questo presente Statuto.


Che li Camini si debbino fare in le Case dove no(n) sono. Cap. xvii.



Ancora fu statuito, et ordinato dall'Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri che tutte le case, nelle quali si fa fuoco habbino li suoi Camini, li quali passino sopra il tetto, et bisognando per passarli pagare alcuna cosa a quelli stanno di sopra, che si chiami un huomo per uno, et quello che giudicaran(n)o detti huomini si paghi da chi passarà il camino suo a quello che stà di sop(r)a. Et quello tale che stà di sopra non possi vietare il passo del detto camino sotto pena di un ducato p(er) volta che contrafarà. Et quando no(n) fussero d'accordo del luogo del passare il detto camino, li doi eletti habbino da accordare dove il meno danno viene a quel di sopra, purche il camino possa passare. Et volsero che il Vicario possa et debba comandare a quelli tali che fanno li fuoghi senza camino, che infra un tempo congruo habbino fatto il Camino, sotto pena di un'altro ducato per ogni volta, che contrafarà, et no(n) di meno sia costretto a fare il detto Camino.


Che non possino recusare li offitij del Com(m)une. Cap. xviii.



Fu riformato et aggionto al capitolo di sopra sotto la rubrica come si deve il Reggimento, et la Bussola fare, che li assenti non possino recusare l'offitio che