Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/29

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Del Reggimento


che a loro, o per Bussola, o per altra via le sarà dato in Com(m)une non ci essendo causa legitima, et non venendo nel termine, che in detto capitolo si contiene paghi la pena descritta nel detto Capitulo, ne si possa per lui altro ponere a d(ett)o uffitio ma non ostanti dette, et pena, et assenza, siano costretti ad accettare, et essercitare d(ett)o uffitio per tutto il tempo che li sara dato. Et volsero di legitima causa si dovesse stare al iuditio del Vicario, et delli Massari di Mazzano, che per li tempi saranno.


Che nessuno si possa appellare dalle sententie delli Riveditori delle differentie. Cap. xix.



Ancora fu aggionto, et riformato che alcuno del Castel di Mazzano, o habitante in esso no(n) possa sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore appellarsi da alcun laudo, o sententia che dessero li Reveditori delle differenze, no(n) ostante il para[gra]fo del capitolo quinto sopra notato sotto la robrica dell'uff(iti)o et aut[orit]a delli Riveditori, qual dice reservato tempo a ciascheduno lo appellare et infra termine di dieci dì, qual para[gra]fo per la p(rese)nte informatione volsero si habbia p(er) casso, e per nullo, e che chi s'appellasse, non sia per alcun modo inteso.


Del Sindicato dell'Vic(ari)o et libri suoi, et sigurtà da darsi p(er) lui. Cap. xx.



Si aggiunse ancora al capitolo quartodecimo soprascritto sotto la rubrica Che l’Vicario, et li Massari stiano a scindicato. Che l'Vic(ari)o finito il tempo del suo uff(iti)o debbia consegnare li suoi libri, et bollettario, et Bastardelli fatti da lui pertinenti a d(ett)o uff(iti)o sotto vinculo de iuramento in le mano del fattore delli n(ost)ri Ill(ustrissi)mi S(igno)ri Flaminio, et Averso, e delli Scindici che saranno deputati p(er) il suo scindicato e che doppo dia la sigurtà de stare a scindicato, et di pagare tutto quello in che venerà condennato. Et che in termine di sei dì, dal dì che haverà consegnato li libri, e data la sigurtà, sia per li scindici assoluto, o condennato.


Come si debbano pagare l'opere a zappare, vangare, palare, et altre cose simili. Cap. xxi.



Statuirono, et ordinarono che qualunq(ue) persona condurrà operari alle loro Vigne, Horti, canneti, canepine, linaruoli, et altre loro possessioni, per vangare, zappare, potare palare, et far altre opere dalle Kalende di Settembre a q(uel)le di Marzo esclusivam(en)te non possino ne debbino pagare piu che baiocchi cinq(ue) per giornata. Dalle Kalende di Marzo a quelle di Settembre, similm(en)te exclusive baiocchi sette, e menzo, eccettuando in questi tempi lo mietere che se le dia secondo la forma del statuto infrascritto nelli estraordinari al cap(itol)o duodecimo, et per vendemie si possa dare un carlino sotto pena di bolognini dieci da pagarse per chi, e per quante volte si contrafarà.