Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/30

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Libro Primo.


Che chi vole vie p(er) passare alle sue possessioni le paghi. Cap. xxii.



Fu dechiarato ancora quando si dovesse dare alcuna via ad alcuno per passare ad alcuna sua possessione di fuora, che chi la vole, e riceve la paghi a colui che gli la dà, tanto prezzo quanto, sarà estimata dalli Riveditori delle differentie, et altramente non sia astretto quello a chi si aspetta di darla.


Di qua[n]to s'inte(n)de la Contrada p(er) li dan(n)i che nel mieter si stima delli Mietitori. C. xxiij.



Si dichiarò sopra il Cap(itol)o delli estimatori, che quando si trova danno, quando si va per mietere biade, o per riportar li frutti, che la Contrata s'intendesse quanto può tirare una balestra, come di sopra appare al Cap(itol)o sesto a carte quattro aggiontovi di mia mano.