Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/31

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Libro Secondo delli Civili


Delle Questioni Civili



Qualunq(ue) persona a petitione d'alcun altro fusse citato per lo Castaldo personalmente per alcun atto civile, che questo tale cosi personalm(en)te citato debbia [debbia] comparere il dì seguente inanzi hora di terza a rispondere di raggione a quello che l'ha fatto citare, et se sarà richiesto a casa comparir debbia in termine di doi dì dal dì che sarà richiesto se fusse nella terra, o vero suo tenimento. Et se fussi fuori della terra, et suo tenimento, et sarà allegato cosi essere per uno della sua famiglia, o vero qualche altro suo parente, che allhora il Vicario li dia termine iusto al comparire, secondo la distantia del luogo, et se nelli detti termini, ne esso, ne altrui per esso comparirà sia lecito allhora all'Attore accusare la contumacia del detto citato, et adimandar possa la tenuta per la quantità adomandata, et per le spese. Et in quel caso sia lecito al Vicario pronuntiare il detto Reo contumace, et la tenuta adimandata nel modo che si dirà qui appresso, della qual contumacia debbia haver il Vicario dall'Autore quatrini sei, et non piu. Et non possa il detto contumace esser udito ne piu inteso in iuditio, che prima non habbia rifatte le spese al Attore fatte insino al detto dì. Et se il Reo predetto comparirà in detti termini, et confessarà la quantità adimandata, sia tenuto al’hora il Vicario se la qua(n)tità adimandata sa di quaranta soldi, o da quaranta soldi in giu, per quella quantità debba assegnar termine al detto Reo otto dì ad haver pagata la quantità. Et se la somma passerà li quaranta soldi fino in cento soldi, all’hora se li dia termine dodici dì a pagare. Et da cento soldi in su per qualunq(ue) quantità se sia, se li dia termine quindeci dì de haver pagato. Ma se lo Reo predetto comparendo nel detto termine negasse la cosa domandata, sia tenuto all'hora il Vicario dar termine cinq(ue) dì per la prima dilatione, quattro per la seconda, et tre per il terzo, et ult(im)o peremptorio termine di haver provata la sua dimanda per dui testimonij, o piu, allhora se provato sia dato termine cinq(ue) dì di haver pagata la cosa adimandata, et cosi provata, ne piu termine haver, ne dar se li possa per nessun modo. Et se nel d(ett)o termine il Reo non pagarà quello, che havesse confessato, o quello li fusse stato provato. Il Vicario a petitione dell'Attore per lo Castaldo del Com(m)une debbia far curre la tenuta al d(ett)o Reo prima di cose mobili se si trovaranno et se non se li tolla delli beni stabili, e se non si tolla delli nomi delli debitori di tal Reo per la quantità adimandata, e per le spese legitime. Ma se nelli termini come è detto di sopra per lo Attore non fusse provato, sia tale Attore per lo Vicario condennato rifar le spese al detto Reo, et esso Reo sia