Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/33

Da Wikisource.

19

Delli Civili


compromesso a beneplacito dell'Arbitri. Et ogni laudo, et sententia che per li d(et)ti Arbitratori sarà laudato, sententiato, et deciso habbia sua essecutione, né possasi mai appellare, né dir d(ett)o laudo iniquo, né si possa havere, ne adimandare ricorso di buon huomo. Et si appellassi, o vero ricorso di buono huomo adimandassi che d(ett)a appellatione, o vero ricorso siano di fatto per essa raggione nulli, e per nulli si debbino havere, et tenere.


Di quello che negasse rendere la carta del debito pagato. Cap. iii.



Ordinarono, et riformarono che qualunq(ue) havesse obligo per carta publica, o altra scrittura privata per qualunq(ue) quantità si fusse, del qual debito quello tale fusse pagato da tal debitore, et esso debitore adomandasse la detta carta di obligatione sia tenuto lo Creditore a rendere, et restituir d(ett)a carta dell'obligatione al debitore a pena di soldi quaranta per ogni volta. Et non di meno sia tenuto al darli d(ett)a carta, o vero cassar tal obligo, et scrittura.


Di quelli che adimandassero lo debito pagato. Cap. iiij.



Riformorono, et statuirono che se alcuno adimandassi ad alcun'altra persona il debito, quale fusse già pagato, et la detta adimanda fussi in iuditio dinanzi al Vicario, e che lo Reo potessi provare cotal debito esser pagato per instrumento pub(bli)co overo per doi testimonij di buona fama, che alhora il Vic(ari)o sia tenuto assolvere il Reo di tal domanda, et de fatto condennare il dimandatore nelle spese legitime, et paghi di pena tanto, quanto sarà la cosa adimandata.


Che si debba dare il iuram(en)to a partito nelle cause civili. C. V.



Per minuire, et abbreviare il piatire fu statuito, et ordinato che se alcuno litigasse dinanzi al Tribunal del Vicario di Mazzano, et quelli che litigano insieme uno all'altro, et l'altro all'uno volessero darsi il iuramento ciò è in questo modo o tu iura la tal cosa, o la da a iuramento a me, alhora tal iuramento p(er) il Vic(ari)o si debbia dare. Et se quel tale a chi sarà fatto lo partito non volesse pigliare, né dar tal iuram(en)to lo Vic(ari)o sia tenuto condennare quel tale che recusasse nella quantità che si litigarà et si pigliaran(n)o tali iuramenti per quel tal iuramento vogliamo che detta causa sia finita, et d(et)to iuramento no(n) si possa piu riprovare. Ancora vogliamo che alc(un)o fusse che litigasse con alc(un)o, et havenoli adimandata alc(un)a cosa e p(er) lo Reo si negasse la d(ett)a cosa adimandata, et lo attore no(n) havesse da poterlo provare se no(n) p(er) un testimonio, e quel tale testim(oni)o fusse idoneo, e da ogni maggior espressione rimeso, che alhora lo Attore con lo iuramento suo, et del d(ett)o testimonio sia creso fino in la quantità di dieci libre de danari.