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Libro Secondo:


Come si deve procedere ordinariam(en)te nelle cause civili. Cap. vi.



Nelle cause civili, se alcuno volessi litigare ordinariam(en)te nella quantità da cento soldi in sù, lo reo possa adimandare al Attore lo libello, lo quale lo Attore gli lo debbia dare alle sue spese in termine di tre dì. Et finiti si conceda termine al Reo tre altri dì a pigliare la copia del libello. Et a rispondere, et publicare il processo, et al pigliar la copia delli testimonij se gli debbia dar termine tre dì. Et a pigliar la copia de tutto il processo, et delli testimonij, et ad opponere, se le debbia dar termine cinq(ue) dì, et dopo lo d(ett)o termine, se li dia termine doi dì a ciascuna delle parti a producere in iuditio ciò che vogliano, et passato, et finito d(ett)o termine si debbino admonire per lo Castaldo per parte del Vicario, o per esso Vic(ari)o che in termine di doi dì al piu debbino comparire ad udir la sententia. Qual sententia poi che sarà data, no(n) si possa recusare se no(n) per via d'appellatione. Qual appellatione si debbia in termine di dieci dì et venti dì di termine a proseguire. Et passati li detti termini d(ett)a appellatione no(n) voglia ne tenga, e p(er) nulla sia hauta, et riceuta. Ma che per lo Vic(ari)o si pronuntij d(ett)a appellatione deserta, proceda a petition della parte all'essecutione d'essa sententia, dal qual essecutione nessuna delle parti si possa appellare, ne havere altro ricorso.


Che nullo Mazzanese volendo [volendo] dar robbe sia costretto in persona. Cap. vii.



Fu statuito, et ordinato che qualunq(ue) Mazzanese, o habitante in Mazzano che a petitione di nessuno suo creditore non possa esser personalm(en)te costretto havendo nel d(ett)o Castello beni mobili, et stabili che fussero sufficienti al debito, che prima non sia fatta la discussione di detti suoi beni, et venduti come si contiene nel cap(ito)lo delle questioni civili et se detti beni no(n) havesse, o vero non bastassero alla quantità di quel tale alhora a petitione del creditore se ne possa di quel tal reo essecution personale, et portarlo in carcere, e tanto stia finche haverà integram(en)te satisfatto di suoi debiti.


Che prima sia stretto lo principale, chi la ricolta. Cap. viij.



El Vicario né altro Uffitiale di Mazzano non possa ne debbia a qualunq(ue) fussi che l'adimandasse constrengere alcuno per sigurtà, o fideiussione, o ricolta che fatta havessi a richiesta, e petitione di altri se prima non si fa la discussione delli beni del Principale mobili, o stabili, o delli nomi delli Debitori, et quando detti beni non si trovassero, alhora si debbia costrengere la sigurtà, et quel tal promettitore per tutta la quantità che si fusse obligato. Et questo statuto habbia luogo nelli civili, malefitij ordinarij, et estraordinarij.