Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/46

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Libro Terzo.


di qualunq(ue) stato, o conditione si sia venisse in tanta temerità che ordinasse, trattasse tentasse di fare, o facesse alcun trattato, o vero tradimento per torre il Castello di Mazzano alli Ill(ustri) Sig(no)ri Flaminio, et Averso de Anguillara, o in loro assentia alla Ill(ustre) Matrona Madonna Lucretia Ursina di Anguillara loro venerabile Madre tutrice, curatrice, et in perpetuo administratrice, et governatrice, sotto del cui consenso li p(rese)nti statuti furno riformati, o vero a suoi successori, ancora se alcuno di detto tradimento, o trattato fosse consapevole, coadiutore, consultore, fautore, o vero favorevole, mai per alcun tempo, o modo, et tali traditori consapevoli coadiutori, consultori, et favorevoli a d(ett)o tradimento, o trattato per alc(un)a via, o modo si trovassi, et nelle forze del Vicario di Mazz(an)o o altri uffitiali delli prefati Ill(ustri) Sig(no)ri mai per alcun tempo venissero siano li soprad(et)ti traditori con li loro consapevoli tutti, coadiutori, et favorevoli per la gola impiccati in modo che morino, et in tutto l'anima sia separata dal corpo. Et se per caso li detti traditori, et del tradim(en)to li consapevoli non venissero nelle forze delli soprad(et)ti Vic(ari)o et uffitiali siano, et esser debbino in perpetuo banditi, et exulati dal Castello di Mazzano, et suo tenimento, né mai per alcuna caggione, o raggione si possino, né debbino ribandire. Et tutti li loro beni siano di fatto confiscati alla Camera delli nostri prefati Ill(ustri) Signori.


Che nullo eschi né entri in Mazz(an)o altronde che per la porta. Cap. xv.



Nulla persona ardisca ne presuma per alcun modo entrare, ne uscire nel Castello, ne del Castello di Mazzano altronde che per la porta usata. Et se alcun Mazzanese, o habitatore di Mazzano contrafacesse paghi in nome di pena libre cinquanta di denari, e se sarà forestiero sia punito ad arbitrio delli p(re)fati Ill(ustri) Sig(no)ri et delli Massari ciò è quel di Mazz(an)o ma lo forastiero sia solo in arbitrio delli p(re)fati Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri.


Di chi attaccasse corna, o altra cosa vituperosa a casa d'alc(un)o. Cap. xvi.



Hanno riformato, et statuito che nulla persona ardisca, né presuma buttare o far buttare, o attaccare, o far attaccare in casa, né ad uscio di alcuno corna d'animali, ne altre ribaldarie, ne altre cose brutte, né vituperose a pena de libre cinquanta di denari p(er) qualunq(ue) in questo fusse delinquente.


Del iuramento falso, o vero periurio. Cap. xvii.



Nulla persona cosi forastiera, come terrazzana ardisca né presuma scientem(en)te in iuditio, et fuora de iud(iti)o né per alcun modo, ne quesito colore far falso sacram(en)to o iuram(en)to alla pena di soldi trentacinq(ue) per ogni volta, et per ogni persona. Qual pena si deve