Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/47

Da Wikisource.

33

Delli Malefitij


si deve pagar di fatto senza altro processo. Et per iuram(en)to falso non s'intenda il iuram(en)to de calunnia nelle cause civili, né ancora minori di sotto alli quindici anni. Et a simil periurio volsero che ce intendessero quelli testimonij che fussero prodotti in iud(iti)o a petition d'altri. Che spergiurandosi debbino pagare la soprad(ett)a pena, ma li minori de venti anni debbino, et siano tenuti di pagare per ogni periurio soldi venti per la indisectione dell'età.


Che non si ricettino li sbanditi. Cap. xviij.



Nulla persona di qualunq(ue) conditione si sia in casa sua, ne in alcun altro suo luogo ricetti alcun sbandito, ne li dia aiuto, né conseglio, o favore in palese, o ver segreto a la pena nella quale fusse tal sbandito condennato. Et se fusse sbandito per alcun debito per alcun suo creditore, e fusse come di sopra ricettato, paghi in nome di pena lo ricettatore libre cinq(ue) di denari. Et se tal sbandito fusse ricettato da nessuno per parlare, o pigliar accordo col creditore, alhora et in q(ue)l caso non volsero che fusse alcuna pena, et credasi al iuram(en)to del creditore.


Di chi sconficcasse li termini. Cap. xix.



Fu ancora statuito, et ordinato che nulla persona per alcun modo ardisca né presuma guastare, o sconficcare, né molestare, o far cadere, né in alcun modo rimovere termini che fussero messi intra communanze vicini, o altre singolar persone, cosi di fuora, come di dentro, alla pena di libre venticinq(ue) quale di fatto si deve pagare per ciasche persona, et per ciasche volta. Et sia tenuto il delinquente subito a far rimettere, et acconciar detto termine nel modo pristino. Et se tal termine cosi cavato, et permutato si debbia vedere per li reveditori del Comune al riporto de quali si debbia dar piena fede senza alcuna altra excettione.


Chi mozzasse Arato, o furasse massaritie di esso. Cap. xx.



Se alcuna persona tagliasse, o guastasse Arato di altri, o furasse d(ett)o Arato, o altre massaritie pertinenti ad arare, caschi in pena per ciasche Arato, p(er) ciasche masseritia, per ciasche persona, e per ciasche volta soldi quaranta, et emendi lo danno. Ma si furasse la Gumera alhora, et in quel caso volsero sia punito ne la pena che è detta al cap(itol)o de furti.


Di chi turbasse altrui nella sua pacifica possessione. Cap. xxi.



Volsero, statuirono, et ordinarono, che se alcuno molestasse, o turbasse alcun altro nella sua possessione, casa, vigna, o altri suoi beni sia condennato di fatto, e senza processo a pagare in nome di pena libre cinq(ue). Et se tal molestato fussi in beni mobili, lo molestator paghi in nome di pena soldi trenta, come di sopra di fatto, et in questo si debbia stare a relatione e riporto delli Reveditori del Commune.