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Libro Terzo


et lo Vicario ne debbia far subito l'essecutione, et non siano tenuti li Minori di otto anni in giù.


Delli forastieri che fraudassero la Gabella. Cap. xxix.



Se alcun forastiero non pagarà la gabella, o vero portanatico di quello che caverà di Mazzano, che raggionevolm(en)te sia tenuto di pagare, et essa gabella fraudasse paghi quel fraudatore d'ognuno venti, et se non pagherà in termine di un dì debbia perder la soma, et la bestia, et sia applicata alla Cam(e)ra dell'Ill(ustre) Sig(no)re et detta gabella s'intenda esser rotta, et defraudata come ha voltate le spalle al Castello di Mazzano, et quelli di Mazz(an)o habbino tempo tre dì alla detta pena.


Che lo sbandito hauta la pace si possa ribandire. Cap. xxx.



Volsero, et ordinarono, che qualunq(ue) fusse sbandito per la persona del Castello di Mazz(an)o et suo tenimento hauta la pace, la qual deve apparir per publico Instrumento, dalli heredi del morto, cioè de figlioli, et da tutti e parenti d'esso morto fino nel secondo grado inclusive lo Ill(ustrissi)mo S(igno)re lo possa ribandire, et non havendo d(ett)a pace per nullo modo ribandir si possa.


De chi rompesse la carcere, o vero co(n)stretta. Cap. xxxi.



Qualunq(ue) per alcun debito fusse posto in carcere, o in constretta, et simile per alcun malefitio, et lo d(ett)o carcerato, e constretto si fugisse di d(ett)a constretta et carcere paghi quel tale che d(ett)a carcere, et constretta romperà in nome di pena tutto quello sarà indicato dall'Ill(ustrissi)mo Sig(no)re.


Delli Sodomiti. Cap. xxxij.



Qualunq(ue) da quattordici anni in sù tanto lo agente, quanto lo patiente quel abominevol peccato, et vitio pessimo contra natura alc(un)a sodomia si comettesse, et facesse sia punito.


Che si possa procedere de simile a simile. Cap. xxxiij.



Fermarono, et p(er) la p(rese)nte legge statuirono che l'Vic(ari)o possa, et debbia, et a lui sia lecito quando alcun comettesse alcun malef(iti)o o vero delitto del q(ua)le nel volume delli p(rese)nti statuti non si facesse alc(un)a mentione di poter procedere da simile a simile secondo la raggion comune, et in quel meglior modo che alla presenza del Vic(ari)o meglio parerà, una con li Massari non ostante qualunq(ue) altro capitolo, che altrim(en)te disponesse.