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Delli Malefitij


Della remissione della pena per la pace, et per confessione. Cap. xxxiiij.



Statuirono, et reformarono che per alc(un)o si comettesse, o fusse comesso alcuno malef(iti)o o vero offesa, per la quale fusse condennato in pena pecuniaria, et lo malef(iti)o comesso havesse confessato, et la Corte no(n) havesse faticato per d(et)ta confessione di quel che fusse stato condennato se ne deve levare, et sbattere la quarta parte della pena. Et ancora se lo d(ett)o malfattore in ter(min)e di otto dì dal dì del com(m)esso malef(iti)o producerà instrum(en)to publico, o vero per tre testimonij idonei proverà nanzi al Vic(ari)o col patiente haver fatta pace si levi del resto della pena in che fusse, o venisse condennato oltre la quarta parte, un altra quarta parte, et altri benefitij non se li debbino adimandare, qual p(rese)nte cap(itol)o habbia solo luogo nelli malefitij. Et se alcuna questione o malef(iti)o si comettesse tra padre et fig(lio)lo et fra(te)llo carnale, con fra(te)llo carnale et zio con nepote carnale, et non ne seguisse morte, et la pace tra loro sia fatta nel d(ett)o termine non siano tenuti a pagare alc(un)a pena. Intendendo bene che dove li statuti parlano le pene doversi corre di fatto non ci habbia luogo alcuno benef(iti)o ne di pace, ne di confessione. Niente di meno non ostante che dettano li capitoli de le pene si debbiano tollere di fatto havendo la pace volsero che havessero termine venti dì a pagare dal dì che sarà condennato.


Come si deve procedere in malefitij, danni dati, et estraord(ina)ri. Cap. xxxv.



Nelli malefitij o vero delitti in questo modo si proceda, cioè che se malefitij si commettessero, o altri delitti nel Castel di Mazzano, o suo tenimento, et distretto, del quale alcuno fusse accusato, denuntiato, o vero inquisito che l'Vic(ari)o l'havesse preso per suo uff(iti)o o per qualunq(ue) modo fusse lo malefitio, sia tal delinquente a petition del Vic(ari)o chiamato per lo castaldo un dì per l'altro personalm(en)te se lo trovarà, et se non lo trovasse, lo debbia citar due volte a casa pur un dì per l'altro. Quel debbia comparir dinanti al Vic(ari)o a rispondere, et a se escusare, et difendere da una accusa, querela o vero inquisitione contra esso formata, et se nelli termini comparirà il Vic(ari)o lo debbia constregnere con iuramento a rispondere, et dir la verità sopra d(ett)a tal querela, accusa, et inquisitione. Et poi che haverà risposto debbia im(m)ediate dare idonee ricolte, et fideiussioni che lui starà a tutti li com(m)andam(en)ti del Vic(ari)o et comparirà tante volte quante sarà de bisogno nante ad esso Vic(ari)o. Et se quel tale accusato, inquisito, et denuntiato confessare il malef(iti)o il Vic(ari)o debbia procedere fino alla sententia inclusive. Et se negarà, et lo malef(iti)o li sarà provato per un testimonio idoneo, lo d(ett)o Vic(ari)o debbia usar l'ordine della raggione cioè o vero lo d(ett)o inquisito, accusato, et denuntiato si sottometta alla tortura, o