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Libro Terzo


venghi, et comparisca a confessare d(ett)o malef(iti)o. Et se alhora vorrà comparire et sottoporsi alla tortura che alhora il Vic(ari)o con doi delli Massari di Mazz(an)o almeno li debbiano dar la corda secondo la natura, et qualita del delitto. Et se non volesse comparire alhora il Vic(ari)o lo possa condennare, et condennato esseguire secondo la forma delli statuti, et questo se dice quando non si potesse haver piu che un testimonio, ma quando ci fussero doi, o piu testimonij idonei, si possa condennare per vigore di essi testimonij, et se pure per la d(ett)a corda non confessasse, et lo malef(iti)o et la malaf[ede] non si potesse provare, sia alhora quel tale accusato, denuntiato, o inquisito per lo Vic(ari)o assoluto, et liberato. Intendendo la promissione che farà di sopra con le ricolte di pagare ogni pena che di raggione venisse condennato, secondo la forma delli p(rese)nti statuti. Et se d(ett)o accusato, inquisito, et denuntiato non comparirà nelli detti termini lo Vic(ari)o lo debbia dare un altro termine d'un altro dì, et non comparendo se le debbia accusare la contumacia, et seguir per ordine fino alla s(ente)ntia inclusive. Et se comparirà, et confessarà, o negarà si osservi come è detto di sopra, et darli termine otto dì a far ogni sua difesa, et monirlo a dì et a fare come si usa di fare in simili processi. Et se accadesse che alcun forastiero fusse per alc(un)o escesso, malef(iti)o o delitto accusato, denuntiato, et inquisito nella Corte di Mazz(an)o et non havesse alcun domicilio nel d(ett)o castello si debbia tener quell'ordine. Che per il castaldo del Com(m)une di Mazz(an)o sia citato quel tal forastiero nanti la porta della casa della residentia del Vic(ari)o o alle finestre del Palazzo, et questa citatione si debbia far due volte, et se comparirà si seguiti l'ordine di sopra dato alli termini, et se non comparirà in capo di sei dì, si deve tal forastiero ponere in bando, et poi procedere piu oltre secondo è ordinato per lo terrazzano fino alla sententia inclusive. Nelli danni dati basta che sia citato lo dannodante una volta in persona, o vero due volte a casa, et di fatto se li deve fare la essecutione, se lecita caggione non havesse lo accusato di potersi difendere nel termine già soprascritto di tre dì. Nelli estraord(ina)ri si possa procedere sempre per inquisitione intendendo che d'ogni malef(iti)o che cometterà di notte, overo in presentia del Vicario debbia radoppiar la pena.


Che li malefitij siano in arbitrio dell'Ill(ustrissi)mi Sig(nor)i ma il Vicario non possa senza loro espressa licentia arbitrariam(en)te p(ro)ced(e)re. Cap. xxxvi.



Ancora fu statuito, et ordinato della fel(ice) recor(danza). dell'Ill(ustrissi)mo Sig(no)re Gio[vanni] Battista di Anguillara con volontà delli honorati huomini videlicet 35 Andrea di Druca, Filippo di Cecazza, Ioanni d'Agnolozzo, et Ioanni de Petruzzo alhora Massari, et di tutto il conseglio di Mazz(an)o che tutti, e singoli capitoli contenti di sopra nella rubrica del presente libro delli malefitij, oltro le pene di essi capitoli debbiano rimanere in petto et 36 arbitrio di sua Ill(ustrissi)ma Signoria, et successori di quella. Et al presente li spettabili huomini Agnolo di