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Libro Quarto delli Danni Dati



Delli danni dati per huomini, et persone in lino, et canape. Cap. i.



Ordinarono, et riformorono che nulla persona entri, né attraversi lini, o canape d'altri alla pena di soldi tre per ciascheduno, et per ciasche volta, et se nessuno de d(ett)i lini et canape ne roncasse, o strappasse paghi per ogni persona, et p(er) ogni volta soldi cinq(ue).


Di chi attraversasse grano, biade, et altri legumi. Cap. ii.



Se alcuna persona attraversasse grano, orzo, spelta, fave, ceci, et altri legumi et non ci sia danno non volsero ne fusse pena, ma che essendoci danno ne fusse pena soldi doi per ogni persona, et per ogni volta.


Del dannodato in prato. Cap. iii.



Nulla persona facci, né mozzi herba in prato di altri fin ad un fascio, caschi in pena di soldi cinq(ue) per ciasche persona, e per ciasche fascio, da un fascio in su fin ad una soma ne sia pena soldi dieci per ogni persona, et per ogni volta. Et lo prato se intenda che sia stato falciato una volta, overo sia segnato con canne, et altre legna, et chiusa di vigna che sia restretta, dell'altri sodi non volsero ne sia pena.


Di dannodato in agli, cipolle, cavoli, et similherbe, fave, et altri legumi. Cap. iiij.



Ancora volsero che nulla persona coglia agli, cipolle, cavoli, lattuche, menta, et cose simili di altri a pena di soldi cinq(ue), per ciasche persona, et per ciasche volta, et oltre la d(ett)a pena paghi pur di pena quanto fusse stimato il danno. Et che nulla persona coglia né danno faccia in fave, et altri legumi che fussero seminati per li campi non rinchiusi, alla pena di soldi cinq(ue) per ciasche volta, e per ciasche persona, e se d(ett)e fave et legumi pred(et)ti fussero in horti richiusi ne sia pena soldi dieci per ogni persona, et per ogni volta.


Del dannodato in grano, orzo, et spelta. Cap. v.



Qualunq(ue) persona tagliasse orzo, o spelta in herba fine a un fascio che potesse essere una gregna di grano, o di orzo, o di spelta, caschi in pena per ogni persona, et per ogni volta, et per ciasche fascio de soldi venti, et da una gregna in giù ne sia pena soldi dieci, et da una gregna, o fascio in su fin ad una soma ne sia pena soldi trenta per ogni persona, et per ogni volta. Et se nessuno mozzasse grano, orzo, o spelta secco, cioè poi che sara fatto fino ad una gregna caschi in pena de soldi dieci per ogni persona, et per ogni gregna, e per ogni volta, da una gregna in sù si debbia punir di furto in quella pena che è detta nel cap(itol)o de furti. Et caso avvenesse che due separate persone havessero detto grano, orzo, o spelta in un campo che non sparasse altro che lo solco, et uno delli consorti per errore tagliasse del grano, orzo, o spelta dell'altro consorte, et tal tagliatore dicesse haverlo fatto per errore, et di buona voglia lo vorra restituire, che alhora, et in quel caso non ne sia alcuna pena.