Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/56

Da Wikisource.

42

Libro quarto


Nel danno dato in agresta, in uva, et in vigne. Cap. vi.



Nulla persona coglia agresta in alcuna vigna d'altri di un rampazzo ne sia pena soldi quattro, da un rampazzo in su ne sia pena soldi cinq(ue) per rampazzo, et p(er) ciasche persona. Et se quel tale che tal danno darà haverà la sua vigna propria, o condutta in quella contrata dove lui darà tal danno, né sia pena il doppio cioè soldi diece per rampazzo, e se detta agresta la coglierà in vignali secchi del primo anno, caschi in pena di soldi uno per rampazzo per ogn'uno, et per ogni volta. Et chi cogliesse detta agresta di un vignale vecchio, et lo padrone lo volessi accusare caschi in pena quel tal delinquente di soldi diece in tutto, et non piu, et lo guardiano non lo possa accusare. Et se detta agresta la coglierà di pergole, o di arbori acconci, sia quella medesima pena che è della vigna acconcia. Et qualunq(ue) cominciando dal p(rim)o del mese d'Agosto finche sarà vendemiato, cogliesse uve di vigne, di pergole, et di arbori acconci dove saranno viti per un rampazzo che coglierà, caschi in pena di soldi sei per ogni volta, et per ogni persona, Da un rampazzo in sù caschi in pena di soldi otto per rampazzo. Et se quel tal dannodante haverà la vigna lui in quella contrata caschi in pena del doppio. Et chi cogliesse uva de vignali secche il primo anno caschi in pena di soldi tre per rampazzo. Et chi la pigliasse de vignali vecchi caschi in pena de soldi due per rampazzo, et non si possa accusare se no(n) per lo proprio padrone, o vero di comissione di esso. Et chi coglierà, o scacchiarà cappij teneri di vigna d'altri paghi di pena soldi doi per ogni cappio, et a questo se ci intendano li minori di dieci anni in sù. Et se alcuno mozzasse alcun ceppo, o vite de vigna acconcia, o di pergola, o arbore acconcio, cioè vite di esso arbore intendendo le vite, e non essi arbori fine ad un ceppo, o una vite. Lo delinquente caschi in pena di soldi venti. Da un ceppo, o vero da una vite in su caschi in pena quel tal dannificante per ciascheduna vite, et per ciaschedun ceppo di soldi venti. Et simil pena vogliamo sia chi stroncasse vite di Pastino del primo anno, et da un anno in poi se intenda vigna. Et chi mozzarà vite, o ceppi di alcun vignale, o pergole, o vite in arbori che non fusser acconci, et che l'padrone di esse l'havesse abandonate caschi in pena il delinquente di soldi venti in tutto, cioè si l'accusarà il padrone, o vero di sua commissione fusse accusato, altram(en)te non sia tenuto a pena alcuna. Et chi cogliesse saettole de vigna d'altri, et lo padrone di esse vigne volesse alc(un)o accusare o fare accusare, quel tal delinquente sia tenuto a pagare in nome di pena in tutto soldi dieci. Et se alc(un)o passasse per alcuna vigna cominciando da calende de Aprile fin che ci sarà uva, caschi in pena per tal passata di soldi cinq(ue) senza danno, ma facendoci danno caschi nella pena sopradetta del agresta, et del uva. Et poi che sarà vendemiata fino a