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Libro Quarto


volsero che fusse di tutte quelle bestie delle terre circumstanti, et circumvicine che dessero danno nelli soprad(et)ti tenimenti, in herbe, giande, biade, legumi, lini, et canape, et in ogni altra cosa data per lo vitto humano, cioè quella pena che pagaranno, o pagassero li Mazzanesi quando il loro bestiame facesse simil danno nelle soprad(ett)e terre convicine, et circumstante a Mazz(an)o cioè secondo li statuti, et reformanze di quelle terre. Qual cap(itol)o volsero fusse perpetuo, et inviolabilm(en)te osservato.


Delle pene dovessero pagare li Garzoni p(er) danni dati. Cap. xxviii.



Ancora fu ordinato, et statuito che Buttari, Cavallari, Vaccari, Porcari, Pecorari, et Caprari che daranno danno in robbe, et possessioni de altri, et saranno accusati, o per accusa, o per inquisitione paghino mezza della pena, et mezzo del emendo, et l'altro mezzo della pena, et del emendo, li padroni delle bestie. Et li Pastori che faranno alc(un)o danno con le bestie loro studiosam(en)te paghino tutte le pene, et emendi delli danni che essi studiosam(en)te come è detto di sopra faranno. Et se fussero detti Buttari, Cavallari, Vaccari, Porcari, caprari, et pastori forastieri, et si partissero non concordate prima le pene, et emendi, et li loro padroni non usassero la debita diligenza con la Corte, et con quelli che hanno patito li danni, essi padroni siano tenuti ad esse pene, et emendi.


Di quelli che facessero legna di alberi fruttiferi in luoghi d'altri. Cap. xxix.



Fu ancora statuito, et ordinato che se alcuni fussero trovati a far legne di cerque, cerri, et arbori fruttiferi in selve di altri, tutto lo danno che in quella selva sarà apprezzato per li reveditori del Commune da doi Mesi perfino al dì che sarà trovato il dannodato siano astretti quelli tali, che a far detta legna saranno ritrovati a pagare alli padroni di dette selve.


Che dan(n)o dato in selva sia apprezzato per li Riveditori. Cap. xxx.



Statuirono ancora, et riformarono che se bestie minute daranno danno in selve a giande che si debbino apprezzare p(er) li Riveditori non ostante il cap(itol)o che di sopra dice deve starsi al iuram(en)to del padrone, et secondo l'apprezzo che faranno d(ett)i Riveditori, et non altrim(en)te si paghi lo emendo alli p(ad)roni delle giande in qualunq(ue) luogo per d(ett)e bestie minute dannificate.


Del danno dato non studioso per bestie porcine. Cap. xxxi.



Fu dechiarato dalli p(refa)ti Ill(ustrissi)mi S(igno)ri il cap(itol)o del danno dato p(er) bestie porcine, che quando il danno che si darà p(er) d(ett)e bestie porcine non sarà studioso il dannodante in vigne piene, et in selve integrate paghi la med(esi)ma pena che si paga del danno per d(ett)e bestie non studiosam(en)te dato nel Are.


Che no(n) si paghi pene per passare per le possessioni non ristrette. Cap. xxxii.



Ordinarono ancora, et statuirono che di possessioni non ristrette non ci essendo danno ancorché altri ne fussero accusati per passarci con bestie, o senza non se paghi alcuna pena.