Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/65

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Delli Dannidati


De chi da Danno in frutti o in Orti. Cap. xxxiij.



Si è ancora statuito, et ordinato, et reformato che qualunq(ue) persona del d(ett)o Castello, o habitante in esso, tanto huomo, quanto femina di età di dieci anni in sù per insino alli quattordici darà danno manualm(en)te a qualsivoglia sorte de frutti domestichi, et ancora ad hortaggi de dì paghi di pena carlini cinq(ue), et dalli quattordici anni in sù paghi similm(en)te il dì scudo uno, cioè baiocchi cento. Et se il danno sarà dato di notte, la soprad(ett)a pena sia radoppiata per ciasche persona, et per ciasche volta.


Di chi taglia cerque, cerri, o vero altri arbori fruttiferi. Cap. xxxiiij.



Ancora fu riformato, et aggionto che qualunq(ue) persona darà danno tagliando cerque, cerri, castagni, et altri arbori fruttiferi simili, et ancora cerquastre, cerrachi, o vogliamo dire sterponi che siano remondati, et cogliendo, et battendo li frutti di d(et)ti arbori ad alto paghi [paghi] dalli dieci anni per insino alli quattordici carlini cinq(ue), et dalli quattordici in sù scudi uno, cioè baiocchi cento, quando il danno sarà fatto de dì, et di notte la pena radoppia, et se alc(un)o farà legna in selve, o possessione di altri purche in quella selva, o possessione colui che darà danno sia accusato paghi la medesima pena né si possa escusare con dire di non haver tagliato rami ad alto, et facendo tal scusa non li vaglia, et non le sia ammessa purche sia accusato di haverle fatte in terra di quella possessione o selva. Et se arbore alc(un)o per caso o fortuna, o vero dal padrone della selva, o possessione, fosse battuto in terra, et a tal arbore alc(un)o infra tre mesi farà danno, et legna senza licentia espressa del p(ad)rone dal dì che d(ett)o arbore fu atterrato paghi la sopradetta pena, et sia tenuto il dannificante, et costretto a pagare l'emenda d'ogni danno, che in d(ett)e selve, et possessioni che sarà dato fatto, et estimato per tre mesi passati in fin al dì del estima da farsi per l'estimatori del Com(m)une, et habbia tempo il padrone del d(ett)o arbore come di s(opr)a per caso, fortuna, o per il detto padrone atterrato similm(en)te tre mesi a segnarlo, et quando sarà segnato, cioè infra li detti tre mesi dal dì che fu atterrato non sia ad alc(un)o lecito poi dannificarlo in alcun modo, né per taglio, né per fuogo, ma di poi li detti tre mesi che li d(ett)i arbori cosi atterrati saranno, et non saranno dalli padroni come è detto di s(opr)a segnati alhora, et in quel caso ogn huomo che vorrà possa tagliarne, et le sia lecito senza pena, e senza alc(un)a emenda. Similm(en)te volsero che qualunq(ue) persona spararà siepi o vero fratte de vigne, o di suoi ristretti tollendone frasche tanto secche come verdi, o vero viti, o facessero herbe in d(ett)e vigne, et ancora falciassero herbe de prati caschi in la med(esim)a pena soprad(ett)ta secondo li tempi, et modi soprad(et)ti non ostante alc(un)o altro cap(itol)o piu leggiero soprascritto.


Come si debbano far l'accuse dalli Guardiani. Cap. xxxv.



Ancora fu ordinato che li Guardiani che sono, o saranno per li tempi a venire non possano, né debbiano accusare alcuna persona che darà danno de dì, et se intenda il dì dall'alba chiara in modo che si veda chiaro fin alla sera poco depoi chel sole sia tramontato tanto che si possa similm(en)te chiaro vedere senza licentia