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Libro Quarto


del padrone della cosa dannificata, ma ritrovando alc(un)a persona dar danno la sera doppo l'imbrozzolire del dì, et così la mattina inanzi che l'alba sia chiara, alhora, et in quel caso le sia lecito lo accusare, et anco sia tenuto senza altra licentia dei padroni. Et ancora volsero chel'Vic(ari)o p(rese)nte, o che per li tempi sarà possa per suo uff(iti)o per inditij, o inquisitioni procedere sopra li danni che di notte si faranno, ma che non possa per essamini de inditij, o de testimonij in tal caso dimandar alcun pagamento, ma habbia a bastar la pena della Corte come l'altri danni dati.


Cap. 36.



Ancora volsero che tutti danni soprad(et)ti occorrendo che alc(un)a persona fusse accusata ricoglier frutti che nelle vie cascano di qual si voglia sorte non sia tenuta ad alcuna pena, et similm(en)te se li cogliesse in terra fuor delli ristretti di vigna o di altre possessioni ristrette, non ne sia similm(en)te pena, ma cogliendole ad alto ne paghi il dì carlini cinq(ue) et la notte diece, quando sarà accusato come è detto di sopra.


(Li forastieri pagano le pene doppie). Cap. 37.



Volsero, et statuirono che tutti forastieri che non pagano datij, né sussidij nel detto Castello di Mazz(an)o quando saranno accusati tanto da guardiani, quanto da altri per via de richiami, o di accuse de danni manualm(en)te dati tanto di frutti, legna, o herba, paghino tutte le pene doppie delle soprad(ett)e et siano subito astretti a satisfar l'emenda al padrone.