Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/67

Da Wikisource.

53


Libro Quinto delli Estraordinarij



Di quello che sono tenuti rendere al Prete. Cap. i.



Ordinarono, et statuirono, acciò che l'Prete, o vero il Monaco che per l'Ill(ustri) Sig(no)ri n(ost)ri, o perché si aspetta fusse messo in S(an)to Nicola del Castel di Mazzano si possa con honor mantenere, et governare, la Com(mu)nità di Mazz(an)o et spetial persone del detto Castello siano tenuti dar al prete, o vero al Monaco predetto di tutti li frutti che ricoglierà di grano, et di vino delle tredici parte, una parte di quello che ricogliessero delle possessioni infra questi confini esistenti. In treia fossatiello de capo de pili. La Morra di Valle senarello fine a cava mandatara fine alla Morra di Valle fontana fine a treia, et appresso del Castel di Mazz(an)o. Et quello fanno per mece, et salute di tutti li loro padri, et madri, et dell'altri loro parenti. Ancora sia tenuta essa Communità ogn'anno nella vigilia della Natività del n(ost)ro Sig. Iesu Christo portare, o far portare a casa di esso Prete o Monaco diece some di legna in tutto, et poner dette legna dove piacerà a esso prete o Monaco. Et sia ancora tenuta d(ett)a Com(m)unità dare al d(et)to Prete o Monaco nella Vigilia dell'Assuntione della beata Vergine Maria del Mese d'Agosto ogni anno some diece di paglia. Et similmente li frutti soprad(et)ti di grano, et vino s'intendono ogn'anno doversi dare al d(et)to Prete, o vero Monaco.


Di quello sono tenuti l'huomini, et la Com(uni)tà all'Ill(illustrissi)mi Sig(no)ri. Cap. ii.



Fu statuito, et ordinato che la Com(uni)tà di Mazz(an)o sia tenuta, et debbia a requisition del Ill(ustre) S(igno)r Flaminio, et suoi successori ogn'anno portare a Roma cinquanta some di robbe chel d(ett)o Ill(ustre) S(igno)re o suo successore havesse in Mazz(an)o senza alcun pagam(en)to da farsi per lo prefato Ill(ustre) S(igno)re o vero suo successore.

Non solamente cinquanta ma fu risoluto poi del 1575 p(er) consiglio che sono obligati tutti come sotto nel som(m)ario dei consegli et così al presente si fa et è di consuetudine tanto di comand(amen)ti personali come de vittura.


Che le gabelle si debbino pagare. Cap. iii.



Qualunq(ue) persona Mazzanese o vero forastiera cavasse, o portasse alcuna generatione di frumento, o altra generatione de biade fuora il Castello di Mazz(an)o suo tenimento, et distretto sia tenuto a pagare per portanatico, o vero gabella denari sei per ciasche soma di detto frumento, et biade, de vino, et tutte altre cose per qualunq(ue) modo fussero essi Mazzanesi, et forastieri non siano tenuti di pagare alcun portanatico, o gabella ma siano da tutte liberi, essenti, et franchi.


Delli Tavernari, et Albergatori. Cap. iiii.


Sia tenuto lo Vic(ari)o cercare ogni misura di Taverna, et Albergatori, et altri che vendessero lo vino a minuto, et pesi, et misure aggiustare, et far aggiustare per li Riveditori del Com(m)une, et qualunq(ue) fusse trovato con d(ett)e misure non giuste paghi in nome di pena per ogni volta che sarà trovato in fallo, et ogni volta che ci haverà misurato, et p(er) ogni vascello soldi dieci, et chi lo accusarà guadagni la metà della pena, et sia lo suo nome tenuto segreto.