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Libro Quinto


Che non si venda né compri si no(n) con giuste misure. Cap. v.



Nulla persona di qualunq(ue) grado, o conditione si sia ardisca, né presumi per niuno modo vender vino, ne altre biade a minuto, o vero in grosso, se non a diritta misura del Com(m)une di Mazz(an)o, et sia ciasche misura del com(m)une segnata con un segno secondo che detta Com(m)unità deliberarà, et ordinarà alla pena di soldi diece per ciasche persona, et per ciasche volta, et per ciasche misura, le quali misure debbino stare appresso lo Camerlengo del Commune. Qual Camerlengo le debbia prestare ad ogni persona, che né haverà di bisogno senza alcun pagam(en)to. Et se quel tale imediate non haverà d(et)ta misura restituita, et resa al d(ett)o Camerlengo caschi in pena per ogni persona, et per ogni dì soldi cinq(ue). Et simil pena sia delle misure del olio, non giuste, cioè di soldi diece come di sop(r)a.


Che lo Com(m)une di Mazz(an)o compri le misure. Cap. vi.



Lo Vicario del Castello di Mazz(an)o sia tenuto far comprare alle spese del Comune di Mazz(an)o una statera diritta, et buona, et aggiustata al peso Romano, et una quarta, et altre misure alla misura Mazzanese, et similm(en)te una canna, et un braccio da misurare panno di lana pure alla misura Romana, et un panetto da misurare panno di lino, et di canape alla misura Mazzanese. Quale misure debbia tener pur esso Camerlengo, et in fine del suo uff(iti)o rassegnarle al suo successore. Et qualunq(ue) vende o compra, debbia vendere, et comprare alla detta misura alla pena di soldi venti per ciascheduno, et per ciasche volta che ci misurasse senza dette misure.


Che lo panno di lana si venda a banca. Cap. vii.



Qualunq(ue) sia che venda nel Castel di Mazz(an)o suo territorio, et distretto panno di lana di qualunq(ue) raggione, et color sia lo debbia vendere à steso su la banda, che volgarm(en)te si dice banca, et non ad altro modo alla pena di soldi quaranta per ogni persona, et per ogni volta, et per ogni braccio di pan(n)o che ci misurasse, altramente si come e detto.


Delli Grascieri, et loro uffitio. Cap. viii.



Siano tenuti li Massari del Castel di Mazz(an)o, nel principio del loro uffitio eleggere, et deputare doi Grascieri per un anno, l'uff(iti)o delli quali sia questo. Che quando nel Castel di Mazz(an)o fusse penuria, o carestia di grano vino, carne, pane, et altre cose simile necessarie al vitto humano, et altre Grascie siano tenuti sotto vincolo di giuram(en)to di provederci come meglio a loro parerà, et che non ci usino alcuna negligentia, et se d(ett)e grascie fussero dentro la terra di Mazz(an)o quelli possino dispensare, et far dispensare come meglio a loro parerà, et vedrasse meglio fornire. Et quando fusse alcun Macellaro che non volesse far carne secondo li tempi, et secondo le carni, che nelli detti tempi si richiedono essi p(refa)ti Grascieri possino