Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/70

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Libro Quinto


venti. Ma se l'Vic(ari)o et li Massari daranno licentia de tali carni morticine, et am(m)orbate lo padrone di esse carni alhora la possa vendere in casa sua senza pena altrimente no alla pena soprad(et)ta di soldi venti. Et se accadesse che fusse alc(un)a bestia ammalata o stroppiata, o ferita, o inferma, quella tal carne non si possa vendere, ne tal bestia am(m)azzare per vendere senza espressa licenza del Vic(ari)o et delli Massari. Et poi che haverà la d(ett)a licenza di venderla non la possi macellare che per li Grascieri non sia punita, cioè posta tanto la libra. Et chi contrafarà caschi in pena per ogni persona, per ogni volta, et per ogni libra de soldi dieci. Et siano tenuti essi Macellari, et Carnaiuoli tutto lo sangue, et ogn'altra bruttura cogliere, et buttarle in luogo che non dia puzza, ne fetore alli huomini dentro al Castello di Mazz(an)o alla pena di soldi cinq(ue) per persona, et per ogni volta. Et quando occorressero queste bestie allupate, tramazzate, crepate, et morte di morte sforzata come è detto di sopra, et di altre stroppiate che havesse licentia di macellarle al Macello. alhora li Macellari non possino far per doi dì altra carne se non castrati, et capretti alla pena de soldi venti.


Che non si faccino brutture nelle fonti. Cap. x.



Filato, panni, ventrami de Animali, carne, o qualunq(ue) altra cosa lorda chi fusse che lavassi nelle fonti, o vero abeveratori, et in esse gettasse, et appresso ad esse fonti et abeveratori per spatio di un braccio gatti, cani, ucelli morti, o qualunq(ue) altra bestia morta, o bruttura paghi in nome di pena per ogni volta, et per ogni persona soldi cinq(ue).


Che no(n) si manciulli dentro la terra. Cap. xi.



Nulla persona ardisca ne presumi manciulare, ne romper canape, ne lino di dentro Mazz(an)o ne spatulare alc(un)a di esse canape, o lino nella strada publica, ne manciular di fuora per venti braccia presso alle case dove si habitasse alla pena di soldi cinq(ue) per ciasche persona.


Come si debbino pagare l'opere del mietere. Cap. xii.



Fu ancora per lo p(rese)nte statuto ordinato che li Massari che per li tempi saran(n)o, otto dì inanzi che si cominci a mietere debbino eleggere doi huomini del Castel di Mazz(an)o idonei, et sufficienti iuxta loro potere, quali huomini cosi chiamati incontinente debbino far bandire per il publico Castaldo del Commune per li luoghi publichi, et consueti del d(ett)o Castello di Mazz(an)o et lo tenore di d(ett)o bando deve esser questo. Non ardisca né presuma alc(un)a persona di qualunq(ue) conditione si sia tanto Mazzanese, quanto forastiero far alcun patto del opere che si daranno a mietere alla pena de soldi quaranta. Et se alcun della Terra contra queste leggi favorisse alcun forastiero, o vero che cercasse di desviarlo caschi nella soprad(ett)a pena. Et se alcun forastiero venesse per pigliar operari nel tempo soprad(ett)o o vero desviarli, o recorglierli caschi nella soprad(ett)a pena di soldi quaranta, qual pene tutte supradette se intendano per ogni