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Delli Straordinarij


ogni volta che si cometteranno, et ogni persona, et per quello che farà lo patto, et per quello che andarà nel opera. Ma la Mercede, et prezzo di d(ett)e opere a mietere si debbino limitare, et determinare per li soprad(ett)i cosi chiamati, eletti, et deputati. Alle quali limitationi, et determinationi debbia stare ognuno tacito, et conte(n)to alla pena di soldi quaranta per ciasche persona che contrafarà, et perda l'opera che havesse data, et niente di meno sempre la d(ett)a determinat(ion)e et limitat(ion)e stia ferma.


Che li Massari una col Conseglio possino proveder a riformar li statuti. Cap. xiii.



Li Massari che per li tempi saranno una col Conseglio dell'otto quando a loro paresse possano provedere, riformare, et far riformare, et far nuovi capitoli di statuti come meglio parerà a loro il bisogno circa al buono, et laudevol vivere del Castel di Mazz(an)o col’huomini di esso, et massime crescere le pene delli danni dati se a lor piacerà, et il tutto se intenda col'auttorità dell'Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri n(ost)ri, et padroni.


Che si debbino spazzare le strade. Cap. xiiii.



Lo Vic(ari)o sia tenuto, et debbia quando ad esso parerà al meno una volta la settimana di far bandire per il Castaldo pub(li)co del Comune che ogni persona habbia spazzato, et mondato le strade dentro di Mazz(an)o ognuno innanzi la possessione sua, et le mondezze, luoto, et brutture habbia a buttare, et gettare alli sciacquatori, o vero mondezzari deputati alla pena di soldi cinq(ue) per ogni volta, et per ogni persona. Et chi cavasse Grotte, o altre cose che facessero sterrulo, quel tale che facesse d(ett)o sterrulo sia tenuto gettarlo al mondezzaro del Com(m)une alla d(ett)a pena. Et se in luogo del Comune, o de spetial persone lo buttasse, et ne fusse fatto alcun lamento, et quel tale che havesse fatto tal terrapieno, o ver lotame lo debbia gittare in d(ett)i mondezzari in termine di otto dì, dal dì che li sarà comandato. Et passato lo d(ett)o ter(min)e non lo havendo levato caschi in pena di soldi cinq(ue) per ogni dì che starà in mora.


Che non si gettino sassi per li tetti. Cap. xv.



Nulla persona ardisca per niuno modo gettar sopra di alcun tetto sassi, legna, corna di animali, et altra cosa brutta alla pena di soldi cinq(ue) per ogni volta, et per ogni persona, et ciascheduno lo possa accusare. Et di notte ne sia pena doppia. Ma li minori di otto anni non siano tenuti a pena alcuna.


Che nullo guasti cappan(n)elle, o guardiole. Cap. xvi.



Qualunq(ue) persona guastara cappannelle, guardiole, steccato, muro secco, spinato, sbarra, o altra fortezza, o difesa della terra paghi in nome di pena soldi trenta, et sia tenuto a far acconciar tal cosa guasta, et se alc(un)o togliesse pietre minute, o grosse murate a calcina, o guastasse delle mura d'intorno alla terra paghi ognuno per ogni volta soldi cinquanta, et faccia rifare alle sue spese quella cosa guasta. Et la notte ne sia pena doppia. Et ognuno lo