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Delli Straordinarij


da alcun cane, lo ammettitore di esso cane sia tenuto pagare ogni medicatura, et ogni interesse. Et se non si trovasse ammettitore sia tenuto il padrone di esso cane. Et non sia tenuto a pagar altra pena.


Come si deve vendere il Pesce. Cap. xxi.



Reformarono, et statuirono che qualunq(ue) venderà pescie di treia, o di altri fossati lo debbia vender dentro il Castel di Mazz(an)o in luoghi publichi, et nella strada pub(bli)ca et che non lo possa vendere a forastiero, né a terrazzano, che prima non l'habbia portato nelli soprad(et)ti luoghi, la vendita del qual pesce debbe esser cosi che si venda dove è detto di sopra a peso di bilancia. Et lo giorno che si mangia carne possa vender la libra di detto pesce dinari dodici la libra et non piu. Et la quatragesima, et li altri giorni nelli quali non si mangia carne lo possa vendere denari sedici la libra, et non piu. Et chi non osservarà il modo soprad(et)to caschi in pena per ogni volta et per ogni persona che ne venderà di soldi cinq(ue). Et se alc(un)o altro pesce venisse a vendere in Mazz(an)o o che l'portasse il forastiero, o il terrazzano, si debbia vendere nelli luoghi detti, ma lo prezzo di esso si debbia mettere per li Grascieri del Com(m)une. Et quel prezzo che li sarà posto quello debbia vendere. Et chi non osservarà le cose soprad(et)te et quelli che faranno contra paghino in nome di pena per ogni persona, et per ogni volta, et per ogni peso soldi cinq(ue). Et se alc(un)o vendesse pesce che puzzasse caschi in pena per ogni volta che sarà venduto, et per ogni peso di soldi cinq(ue).


Che forastieri no(n) possino far legna domestiche né salvatiche nel n(ost)ro terr(itori)o. Cap. xxii.



A nullo forastiero sia lecito, né possa tagliar legna salvatiche che no(n) fanno frutto per ardere nel tenimento, et distretto di Mazz(an)o di Castelvecchio, et di Monte gellato alla pena di soldi trenta per soma. Et chi lo facesse di arbori che menano frutto caschi in pena di soldi quaranta per soma. Et chi ci facesse travi, o tavole paghi in nome di pena p(er) ogni trave soldi cento, et per ogni pezzo di tavole soldi venti per pezzo. Et se ci faranno travicelli caschi in quella medesima pena che è delle tavole cioè soldi venti p(er) travicello.


Che non si gettino cenerate per le vie. Cap. xxiii.



Non sia alc(un)a persona che ardisca ne presuma gettare, o far gettare cenerate, ne altra bruttura nelle vie publiche, et vicinali dentro al Castel di Mazz(an)o alla pena de soldi cinq(ue) per ciasche persona, et per ciasche volta, ne dette brutture, ne alcune altre possa gettare in luoghi publichi che facessero danno ad altri sotto la d(ett)a pena.


Di quelli che pigliano colombi di colombara di altri. Cap. xxiiij.



Statuirono, et ordinarono che nulla persona pigli, né faccia pigliare colombi di colombara d'altri alla pena di soldi sessanta per ciasche persona, per ciasche volta, et per ciasche colombo, et sempre emendi lo danno, et ogni huomo lo possi accusare et guadagni la quarta parte della pena, et sia tenuto secreto il suo nome.