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Libro Quinto


Che sia lecito a poveri cogliere la spica delli ca(m)pi metuti. Cap. xxv.



Perché avviene spesse volte che le povere persone vanno per penuria, et carestia di grano a cogliere quelle spiche che rimangono per li campi poi che sono metuti. Et piu cosa conveniente è che quel frutto che è nelle dette spiche sia al vitto humano, che al vitto di bestie. Imperò fu statuito, et ordinato che ad ogni persona sia lecito et possa senza alcuna pena, et voltamento di nullo padrone coglier dette spiche, et convertirle ad ogni suo uso, et comodità.


Che si possano tuorre li pegni a quelli che sono debitori alla Corte. Cap. xxvi.



Sia lecito al Vic(ari)o far tuorre li pegni ad ognuno se li piacerà, che sia debitore alla Corte di esso Vic(ari)o in alc(un)a cosa, quali pegni cosi tolti lo d(ett)o Vic(ari)o possa et debbia tenere diece dì, et in d(ett)o ter(min)e quel tal debitore li possa riscuotere, et passato lo d(ett)o ter(min)e lo Vic(ari)o sia tenuto farli bandire due mattine innanzi la porta della residentia di esso Vic(ari)o et cosi banditi dare, et liberare per quello che trovarà. Et si se vendessero piu della quantità che deve haver la Corte levatone le spese lo Vic(ari)o quel piu debbia restituire al padrone delli pegni. Et se fussero venduti meno quel tal debitore debbia, et sia tenuto, rifare al Vic(ari)o quel che mancasse. Et se d(et)ti pegni non si trovassero a vendere che alhora d(ett)i pegni siano di esso Vic(ari)o li possa portare dove li piacerà, et farne tanto quanto della robba sua propria. Et che nulla persona ardisca di vietare lo pegno al Castaldo quando sarà mandato per il Vic(ari)o o per qualunq(ue) altro off(itia)le della Corte di Mazz(an)o purche sia dimandato al padrone, o vero alla donna della casa et non a figliuoli piccinini, alla pena de soldi dieci per ciasche volta che contrafarà.


Che di vendere, et comprare ogni huomo sia libero a suo piacere. Cap. xxvii.



Li huomini che assiduo habitaranno in Mazz(an)o per autorità del p(rese)nte statuto volsero fussero franchi, et liberi, et a loro sia lecito li loro beni, et delle loro cose vendere, et comprare, donare, alienare, permutare, et contrattare per qualunq(ue) modo si sia a loro piacere senza alc(un)a pena, o altro preiuditio, o danno.


Che a nesciuno sia lecito lavorare, o far lavorare possessioni de morti senza licentia di chi si aspetta a darla. Cap. xxviii.



Nulla persona ardisca lavorare, ne far lavorare alcuna possessione di alcuna persona morta senza licentia di cui d(ett)a possessione appartiene alla pena di soldi cento per ciasche persona.


Che l'Vicario sia obligato far essecutione reale, et personale ad instantia di qualsivoglia havessi fatta sigurtà per altri. Cap. xxix.



Volsero, et cosi ordinarono che se alcun Mazzanese, o assiduo lavoratore, et habitatore in esso per qualunq(ue) modo si obligasse, o promettesse per alcun forastiero per la qual cosa ne fusse per alcun modo dannificato, che alhora et in quel caso il Vic(ari)o sia a petitione di quel dannificato tenuto tal forastiero con