Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/75

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Delli Straordinarij.


strengere, et pigliare realm(en)te et personalm(en)te sommariam(en)te et di fatto non ostante qualunq(ue) feria fusse, a conservar senza danno quel dannificato et restituirli, et manualm(en)te pagarli spese danni, et interesse qual mostrasse raggionevolm(en)te haver fatte, et cosi mostrate lo Vic(ari)o debbia tener costretto quel tal forastiero, né mai esca di costretta fin tanto che haverà integram(en)te ogni sorte p(ena)le, et ogni sorte danno spesa, et interesse satisfatto a quel tale che si fusse obligato.


Che ognuno sia tenuto soccorrere al fuogo che s'accendesse in qualche casa. Cap. xxx.



Fermarono, statuirono, et ordinarono che ogni volta per qualunq(ue) caso, o caggione se fusse che fuogo s'appicciasse, o fusse messo in alc(un)a casa ciascun sia tenuto et debbia currere, soccorrere, et aggiustare a spegnere, et amorzare d(ett)o fuogo. Et se caso fusse che brocca, o altro instrumento da portar acqua si guastasse, o perdesse sia tenuto il Com(m)une in termine di quindeci dì haverli pagato, receuto prima il perditore il iuram(en)to di haver perduta, o guasta quella tal cosa che adimandarà et nessuna persona possa ne debbia per d(ett)o fuogo sgombrare alcuna casa salvo che quattro case piu vicine al d(ett)o fuogo. Et chi contrafarà caschi per ogni volta in pena de soldi cento, ma debbia stare a levare, et stenguer detto fuogo si come è detto di sopra.


Che le possessioni si debbiano dividere. Cap. xxxi.



Qualunq(ue) persona havesse campo, horto, vigna, casa, o altra possessione occupata la quale al padrone paresse li fusse stata presa, o occupata. Volsero che sia tenuto tal possessore dividere, partire, et terminare con quella persona con la quale fusse in differentia in termine di diece dì alla pena de soldi venti. Et se per quello che si grava mancasse nel d(ett)o ter(min)e non la voler partire, et non si terminasse, alhora s'intenda esser occupata. Et se la parte adversa sara richiesta sia tenuta personalm(en)te intervenire alla d(ett)a terminatione, o divisione alla soprad(ett)a pena, la quale il Vic(ari)o sia tenuto a torlila di fatto senza alcuna remissione. Et tanto stia personalm(en)te costretto fin che l'haverà pagata. Et questo s'intenda per qualunq(ue) delle parti mancasse far d(ett)a divisione che paghino la soprad(et)ta pena. Et nientedimeno non ostante la d(ett)a pena debbiano star ta(n)to costretti finche haveranno diviso, o terminato. Et similm(en)te volsero se intendesse delle vie publiche vicinali, grondare, et case occupate. Et se tali possessioni non havessero via dechiarata se li debbia dare per quel luogo che sia manco danno del convicino.


Delli Garzoni, et fantesche che si pigliano a te(m)po determinato. Cap. xxxii.



Anche statuirono, et ordinarono che se alcuno del Castel di Mazzano si acconciasse, o pigliasse alcun fante, o fancella a salario a tempo determinato per quel prezzo che sarà convenuto tra loro durante il