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Libro Quinto


tempo che ha promesso di servire quel tal fante, o fancella per nulla moda partir non si debbia da esso padrone, ne esso lassare, salva sempre escusatione et caggione lecita, et necessaria. Et se caso se partisse inanzi al tempo promesso si perda ogni salario, et prezzo che havesse guadagnato. Et per simil modo li padroni non possino essi soprad(et)ti fanti, o fancelle cacciare, o vero lassare senza legitima caggione, et se contrafacessero siano tenuti essi padroni a detti fanti, et fancelle dare, et manualm(en)te con effetto pagarli tutti lo salario promesso come se tutto il tempo havessero servito. Et il Vic(ari)o con li Riveditori del Com(m)une, o vero con doi altri buoni huomini della terra non sospetti alle parti habbino a vedere, et iudicare di d(ett)e legitime caggioni, et giuste raggioni. Alla dechiaratione delli quali ognuno debbe star tacito et contento cioè li detti padroni, et fanti. Et nulla persona per alcun modo possa mettere ad alc(un)a opera d(ett)e fanti, et fancelle durante il servitio del tempo promesso alla pena di soldi venti per ciascheduno, et per ciascheduna volta senza espressa licentia del padrone.


Di quelli che promettono servire a opera, e poi mancano. Cap. xxxiii.



Ciascuna persona di qualunq(ue) conditione si sia del Castel di Mazz(an)o o assiduo habitatore in esso quale havesse promesso, o prometterà ad alc(un)o servire in alcuna opera, o lavoro, o altro qualunq(ue) servitio come a dì, o settimana, o a mese, o ad anno sia tenuto servire, et serva secondo la sua promessa alla pena de soldi venticinq(ue) per ciascuno, et per ciasche volta. Et oltre la pena pred(et)ta volemo sia lecito al padrone di quel che havesse promesso servire, del prezzo promessoli poter un altro mettere in suo luogo, et ad essa opera condurre. Et questo medesimo siano tenuti li padroni a tali fanti, o operari a dì, settimane, mesi, et anni come è detto di sopra mantenerli detti patti et tutto lo tempo promesso alla soprad(et)ta pena. Et oltre la pena in caso che non osservassero, et non dessero la detta opera siano tenuti darli lo salario, et lo prezzo a loro promesso, come se tutto lo tempo tra loro convenuto servito, et fornito fusse integramente.


Delle Sementi delli Garzoni. Cap. xxxiiij.



Ancora statuirono, et ordinarono se alc(un)o fante fosse stato, o stesse con alcun padrone a servire per alcun tempo, et per patto haver dovesse de tal padrone alc(un)a seme(n)ta, et non fusse detta sementa dechiarata esser a serve col padrone, ne chiarito fusse in qual luogo dar se li dovesse, acciò che si tolla via lo litigare volessero che per le d(ett)e parti si chiami un huomo di Mazz(an)o comunem(en)te alle spese di ciascun di esse commune, o vero si eleggano li Riveditori del Com(m)une, quali habbiano a fornire detto litiggio. Et lo Vic(ari)o sia tenuto far osservare, et mettere ad esecutione ogni laudo sententia diffinitiva, et dechiaratoria che p(er) li pred(et)ti chiamati si desse, laudasse