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Delli Estraordinarij


sententiasse, et dechiarasse. Et qualunq(ue) che contradicesse caschi in pena de soldi quaranta, et non di meno d(ett)a sententia, laudo, et dechiaratione sempre stia ferma.


Che nessuno pigli artifitij d'altri da caccia. Cap. xxxv.



Statuirono, et ordinarono, et volsero che nulla persona per alcun modo ardisca, né presuma guastare, o pigliare alc(un)o artifitio, ne altro ingengno da pigliare animali salvatichi a pena di soldi quaranta per ciasche persona, et per ciasche volta, et per ciasche laccio, o vero ingegno, et debbiano sempre essi artificij restituire al padron di essi. Et se in detti ingegni o vero artificij ci fusse preso qualche animale salvatico, et quel tale lo levasse di detti ingegni, et tollesselo, o vero per difetto di quel tale quello animale cosi preso si fuggisse in modo che non si potesse piu havere, tal delinquente che cosi sarà trovato paghi in nome di pena il doppio della valuta di d(ett)o animale. Et questo s'intenda di bestie minute, come volpi, lepori, lupi, martore, et simili animali. Ma se fussero animali grossi come cervi, porci, et altre bestie salvatiche grosse, paghi quel tal delinquente il quadruplo della valuta, et prezzo del d(ett)o Animale. Et sempre s'intenda il danno al dannificato cioè, o l'animale, o il prezzo di esso reservato sempre questo che se alcuni trovaranno detti ingegni, et artificij nelle loro proprie possessioni, li sia lecito d(et)ti artifitij, et ingegni tollere, et farne quanto a lor parerà senza alc(un)a pena, et emenda. Et se in d(et)ti artificij, et lacci lo soprad(ett)o padrone delle possessioni ci trovasse alcuni de soprad(et)ti animali et simili, le sia lecito pigliarselo, et convertirlo in sua propria utilità senza alc(un)a pena et emenda. Et questo se intenda se d(ett)i lacci et artifitij fussero stati fatti senza la licenza del padron della possessione. Altramente provandosi havere hauto licentia dal soprad(et)to padrone, o vero dal fig(lio)lo del d(ett)o p(a)d(r)one che fusse sopra quattordici anni alhora non li sia lecito ne di guastare artifitij ne tollere animale alc(un)o soprad(et)to alla pena soprad(et)ta.


Che Macelli, et Taverne non si aprino inanzi la prima Messa il dì delle feste, né si ve(n)da carne, né vino a tal hora cioè inanzi Messa si non alli infermi. Cap. xxxvi.



Volsero, et ordinarono che nullo Macellaro, né tavernaro nelle festività nel presente statuto scritte, et ordinate ardisca aprire né taverna, né Macello finché sarà detta la prima messa alla pena di soldi diece per ciascheduno, et per ciasche volta. Reservato che se alcun forestiero si volesse partire di notte che se li possa vendere lo vino, et la carne all’infermi senza alcuna pena.


Che li huomini di Mazzano siano tenuti di far le guardie. Cap. xxxvii.



Siano tenuti li huomini di Mazz(an)o de dì, et di notte fare o vero far fare le guardie al modo che hanno usato, et consueto alla pena de soldi cinq(ue) il dì, et di notte chi non la facesse caschi in pena di soldi diece, et faccino poi le guardie l’altro dì seguente, et la notte seguente. Et se alcuni venessero a d(ett)e guardie, e poi si partissero che non