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Libro Quinto


ci tornassero piu per quella volta paghino in nome di pena soldi dieci per ognuno, e per ogni volta, ma quando si partissero senza licentia del Vic(ari)o paghi in nome di pena quatrino uno per volta.


Di chi ritrovasse piate, o vero cupelli di api nelle possessioni d’altri. Cap. xxxviii.



Qualunq(ue) di Mazz(an)o troverà alc(un)a piata nelle possessioni d’altri sia tenuto renuntiarla et appalesarla, et notificarla al padrone di essa possessione, ne essa mai rompere senza licentia del soprad(ett)o padrone alla pena de soldi quaranta per ogni volta che si contrafarà. Et quando si romperà lo padron della possessione debbia havere di essa piata una parte delle sei parti di mele et di cera che si trovasse in d(ett)a piata. Et se altrimente si facesse quello che tal piata rompesse senza lo padrone della possessione, caschi in pena de soldi cento, et la piata, e ciò che si trova sia del padrone della possessione. Et sel’p(ad)r(o)ne della possessione la rompesse da poi che li sarà notificato per lo d(ett)o trovatore senza saputa di esso trovatore, caschi nella pena soprad(et)ta et la piata, e ciò che ci si trova sia del soprad(ett)o trovatore.


Che sia lecito ad ogni huomo di Mazz(an)o far Nassoni, o Nassari in treia, et che modo si deve osservare in farli per no(n) dar impedim(en)to ad altri, et della pena di chi tollesse pesce di Nasse, o Toccarelli di altri. Cap. xxxix.



Sia lecito ad ogn’huomo di Mazz(an)o poter fare nel fiume di Treia un Nassone, et un Nassaro da pigliar pesce, et se alcuna persona havesse fatto in treia Nassone, et Nassaro, o vero Nassone solo, o vero Nassaro solo, et altri ancora lo volesse fare, per che non si diano impedimento l’uno all’altro volsero, et così determinarono che nessun non possa far Nassone, ne Nassaro, ne alc(un)o di essi che non stia tanto da lunga a quelli Nassoni, o Nassari del convicino quanto uno delli Massari può trarre ad una volta una pietra di peso di una libra da lunga. Et chi contrafarà caschi in pena per ogni persona, et per ogni volta di soldi venti. Reti, Toccarelli, Ghiacchi, et ogni altro artifitio da pigliar pesce si possano mettere, et pescare in tutto lo fiume de Treia purche non guastino le bottate delli nassoni, e delli Nassari. Et chi le guastassi caschi nella soprad(ett)a pena de soldi venti per ciasche persona et per ciasche volta. Et che ad ogn’huomo sia lecito senza pagare alc(un)a pena poter andare quando va pescando per tutte le rive et prode di Treia, per qualunq(ue) possessione si sia, et che nessuno non lo possa accusare purche manualm(en)te no(n) facesse dan(n)o. Et quando facesse danno con pigliar delli frutti che fussero nelle d(ett)e possessioni che alhora siano tenuti alla pena, et al emenda. Et se alcuni alzassero Nasse, o Toccarelli, o altri artifitij da pigliar pesce, et no(n) tollessero pesce caschino in pena per ogni volta, et p(er) ogni persona, er per ogni artif(iti)o di soldi venti. Et se di d(ett)i artifitij tollessero pesce caschino in pena per ogni persona et p(er) ogni artif(iti)o di soldi venti, et satisfacciano lo pesce tolto, et similmente debbino