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Delli Estraordinarij


debbino rifare le bottate, et li Nassoni, et li Nassari quelli che havessero guasti. Et volsero ancora che nel d(ett)o fiume di Treia nulla persona ci possa fare ne Ceca, né aurtticata alla pena de soldi venti per ciasche persona. Et volsero ancora che sia lecito ad ogni Mazzanese che trovasse alc(un)o artif(iti)o di pigliar pesce in treia lo possa tollere, et pigliare, et levare cioè se sarà de forestieri, altrimente no(n), senza alc(un)a pena. Ma se fussero d(ett)i artifitij de Mazzanesi, caschi nella soprad(ett)a pena.


Delle feste, le quali si debbono guardare. Cap. xxxx.



Fu ancora statuito, et ordinato che nulla persona del Castel di Mazz(an)o né habitante in esso suo tenimento, et distretto debbia fare, né far fare alcun lavoro, né lavori, ne faccia lavorare lo dì dell’infrascritte feste, salvo che in tali dì si possano metter travi sopra gl’edifitij, non però per Maestri che stessero ad opra. Si possa tritar biade, et esse portar a casa, mietere d(ett)e biade, cioè quando fusse suspetto di guerra, o si dubitasse che non fussero tolte. Si possa per necessità portar grano al Molino, et di esso Molino riportar farina. Si possa per necessità trare, et cavar canape, et lino del acque. Si possa cavar l’Acquato dalle Vasche. Quali soprad(et)te cose non si possino ne debbino fare lo dì delle Domeniche, lo Natale del N(ost)ro S(igno)re Iesu Christo lo dì delle S(ant)e Pasque, come è Pasqua epifania, pasqua di resurettione, pasqua di Pentecoste, l’Ascensione, la festa del Corpo di Cristo 16 nella festività di S. Pietro, et S. Paolo del mese di Giugno, nell’Assuntione della benedetta Vergine Maria del mese d’Agosto, nella festività di S. Gregorio. Et se alc(un)o contrafarà caschi in pena per ogni volta, et per ogni persona di soldi diece. Et simil pena sia a chi lavorarà, o farà fare alc(un)o altro lavoro per qualunq(ue) modo fusse lo dì de tutte l’altre festività comandate dalla S(an)ta Rom(an)a Chiesa, aggiungendo alle d(ett)e festività il dì de S(an)to Nicolo, il dì di S(an)to Benedetto, et il dì de S(an)to Alessio del mese di luglio che qualunq(ue) ci lavorerà né sia la soprad(et)ta pena, corrigendo però la parte delle biade che nelli tempi di sospetto ce si possa dar opera in ogni tempo senza pena, et similm(en)te del lino, et canape cavar dal acque se fusse di gran necessita, et l’acquato delle Vasche. Et se pure accadesse qualche altra urgente cosa necessarijssima che quel tale che lavorasse non potesse far altro similm(en)te lo possa far senza pena. Qual cosa necessarijss(i)ma si habbia a giudicare giustam(en)te et dirittamente per lo Vic(ari)o et per li Riveditori del Castello vero Com(m)une di Mazzano.


Che ogni persona sia obligato macinare alla Mola di Mazz(an)o. Cap. xxxxi.



Ogni persona sia tenuta, et debbia che sia di Mazz(an)o o habitante in esso andar a macinar lo grano al Molino del detto Castello quale è delli prefati Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri n(ost)ri padroni, et non altro molino. Et lo Molinaro in nome delli prefati Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri non sia tenuto né possa per macinatura di ogni frumento