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Libro Quinto


et altre biade che macinasse pigliar piu che delle trenta misure una misura, che siano, et debbiano essere delli prefati Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri et cosi li detti Mazzanesi non siano tenuti a render piu per detta macinatura che delle trenta misure una misura come è d(et)to di sop(r)a.


Delli Salari della Banca, et scritture del Vic(ari)o di Mazz(an)o. Cap. xxxxii.



El Vic(ari)o che al p(rese)nte, et che per li tempi sarà non debbia, ne possa alli huomini di Mazz(an)o et assidui habitatori in esso tollere dalle scritture, et atti che si faranno al Banco nelle questioni civili, et criminali piu che quello apparera qui di sotto scritto, et ordinato, si come partitam(en)te si contiene.

In p(rim)a debbia haver per ogni petitione senza libello fine a quindeci baiocchi denaro uno per ciasche soldo. Et lo soldo se intenda di denari dodeci Perugini. Et q(uant)o d(et)to se intenda per il salario della Corte. Da quindeci baiocchi in su fino in ogni quantità che fusse adimandata denanti al Vic(ari)o si paghi per salario della banca soldi uno p(er) libra di denari, et la libra s’intenda bolognini quindeci.

Ancora per ogni risposta negativa che farà lo reo all’attore, paghi il d(ett)o reo quatrini due ciò è quando si scrivono la petitione et la risposta.

Per semplice petitione fatta non si paghi altro che lo salario come di sopra.

Per produttione di petitione in scritto di libello, o di altra scrittura tanto publica quanto privata paghi il producente soldi doi, et non piu.

Per produttione, iuramento, et essamini de testimonij scritti al libro senza articoli et senza interrogatorij fra ogni cosa paghi il producente quatrini sei p(er) testimonij.

Per esamine de testimonio sopra articoli, o vero possessioni per ogni articulo, et per ogni testimonio sopra essi esaminato quatrini uno oltre li sei quatrini.

Per ogni interrogatorio dato per la parte ad(i)ta sopra li qual si esaminaran(n)o testimonij quatrini uno per interrog(atori)o et p(er) ogni test(imoni)o da pagarsi p(er) chi dara gl’interog(ato)ri.

Per ogni relatione che faranno li stimatori delli danni [danni] dati quando si scrive q(ue)llo alla instantia di colui si fa, paghi bolognini uno.

Per ogni pronuntia, o sententia diff(us)a che darà il Vic(ari)o da quaranta soldi in giù habbia soldo uno, et da quaranta soldi in su p(er) sino in cento soldi, habbia soldi doi, et da cento soldi in su fin in ogni quantità habbia soldi cinq(ue) per parte.

Quando si adiudicarà la tenuta, o il pegno al attore habbia il Vic(ari)o soldo uno per ducato, di ogni essecutione reale che farà il Vicario paghi chi la farà fare bolognino uno.

Quando il Vicario fusse ricercato dal attore che li dovesse restrengere lo reo ad accordarlo di cosa adimandata, et provata da esso attore o confessata dal Reo non possa il Vicario domandare alcun prezzo essendo al suo libro fatta la petitione. Ma se fusse al libro del suo predecessore paghi l’attore bolognino uno, et il simile ordine sia nelli danni dati, malefitij et