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Additione delli Estraordinarij


Noi Flaminio et
Averso

Delli Conti de Anguillaria perpetui padroni, et Signori del Castello di Mazzano.


Per obviare alli danni che ogni giorno si fanno, et per conservare li frutti, et beni delli huomini, et persone di Mazzano loro pace, et quiete, a petitione, et instantia del detto popolo, et Comunità di Mazz(an)o habbiamo concesse fatte, et ordinate queste additioni nel p(rese)nte statuto inviolabilm(en)te et perpetuo da osservarsi non ostante ogni altro capitolo nel p(rese)nte statuto descritto che in contrario facesse, quale per le p(rese)nti additioni s’intenda derogato.


Come si paghino le pene di persone, et di bestie. Cap. i.



Tutte pene che per li tempi si dovessero pagare per danno dato di bestie grosse, et minute in qual si voglia luogo denuntiate, accusate, et inquisite, et il danno sarà fatto per d(ett)e bestie scurrimento li Garzoni quali staranno alla guardia, et custodia di detti animali, siano obligati, et debbiano pagare la metà di d(ett)e pene, et del emenda l’altra metà di d(ett)e pene, et emendi paghi il padone di d(ett)e bestie. L’altre pene de da(n)ni dati per d(ett)i animali in qual si voglia luogo, et il danno sarà studioso essi Garzoni esistenti a guardare, et custodire tali animali siano obligati, et tenuti pagare tutta la pena, et emendo di tal danno con d(ett)i animali così studioso fatto. Et tutte pene de danni manuali che d(ett)i Garzoni faran(n)o in qual si voglia luogo, possessione, et frutti essi Garzoni in tutto, et per tutto siano obligati pagare la integra pena et emendo. Et quando d(ett)e pene si pagassero per li loro padroni tanto de bestiami, quanto manuali se intendino pagate a conto di detti Garzoni, et si facciano bone alli loro conti nel fine del tempo.


In quanto tempo si possano riscuotere le emendi. Cap. ii.



Tutti, et singuli emendi che pagar si dovessero in danni dati di persone, et di bestie grosse, et minute no(n) essendo esatti, et riscossi per termine di un anno come sono grani, orzi, legumi, fieni, mosti, frutti, pali, legne, et sic de singulis passato un anno di poi che sono riposti se intendino prescritti, remessi, et annullati, né più dimandar si possino escetto non vi intervenga nuova conventione. Et passato l’anno della nuova conventione fatta non essendo riscossi se intendano medemam(en)te prescritti, et an(n)ullati, ne piu dimandar si possino.


Del dannodato per bestie vaccine in Vigne, et canneti. Cap. iii.



Bestie Vaccine trovate far danno in Vigne, et Canneti d’ogni tempo scurrimento, o studioso, caschino in pena di soldi cinq(ue) per bestia il dì, la notte soldi diece per Bestia.