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Delli Estraordinarij


xv.



n.° 1. Per ordine del general conseglio fu aggiunto et statuito che tutti i Massari che per l’avvenire saranno non debbiano, ne possano riscotere, ne pigliar denari pertinenti a detta Comunità, ma che si debba procedere come si dirà cioè che in ogni principio d’offitio di detti Massari debbiano eleggere, et deputare un Depositario idoneo, et che habbia il modo, il quale habbia da pagar tutte le intrate di essa com(m)unità per bollettini sigillati con il sigillo di essa Com(m)unità, et similm(en)te debbia pagare li debiti per bollettini sigillati, li quali bollettini quelli da pagare se li tenghino essi depositari, et quelli da pigliar denari debbiano tornare in mano delli Massari, et essi Depositari per sua cautela se faccino far le ricepute nelli lor libretti da chi pigliarà li dinari, o da altri in lor nome, et questo sotto la pena de scudi venti da applicarsi la mità alla Camera dell’Ill(ustrissi)mo Sig(no)re Averso un quarto alla Comunita, et un quarto all Vicario che la riscoterà. Et li Massari che saranno da poi non notifica(n)do alla Corte che li Massari passati fossero incorsi in tal pena, caschino loro nella medesima pena. Specificando che essendoci alcuno delli Massari che contravvenissi, et li altri facendo sua scusa col Vicario et fattore del Ill(ustrissi)mo Sig(no)re non caschino in pena se non quelli che contrafaranno.


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n.° 2/ Appresso aggiunsero per ordine come di sopra che li caporali di Roncigliano che per il tempo che sara(n)no non possino ne debbino metter quartanini a pigliar li grani delle risposte di d(ett)a tenuta pertinenti alla Co(m)munità che no(n) siano d(ett)i quartanini approbati dalli Massari, et aggionta, sottopena de scudi dieci da applicarsi come di sopra, et pagata la pena li Massari possino levar li quartanini messi, et rimetter gli altri.


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n° 3. Et perche nel cap.° 23 del t[r]erzo libro de malefitij nel quale si tratta del arme, la pena non è specificata, et dechiarata, si dichiara che d(ett)a pena se intenda Iulij tre da applicarse doi parte alla Camera dell’Ill(ustrissi)mo Sig(no)re et l’altro terzo al Vicario, et che d(ett)o Vic(ari)o levando le arme in fatto a chi le portasse guadagna ancho le armi.


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n.° 4 Riformarono ancora sopra al capitolo 24 del medesimo libro, nel quale si tratta del gioco, che la pena contenuta in esso cap(itol)o la metà si applichi alla Camera dell’Ill(ustrissi)mo Sig. Averso, et l’altra metà al Vicario.