Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/93

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Perché l’impedire à Forastieri, ché non possino offerire alle subhastationi, et deliberationi de pegni in essecutione tolti tanto alli Terrazzani della Terra di Mazzano, quanto à qualsivoglia persona, apporta molto pregiuditio, et danno alli Creditori, ad instanza de quali si è fatta l’essecutione, et è potissima causa, ché li debitori non si curano punto di sodisfare, si come l’esperienza da molto tempo in qua lo dimostra, ché ben spesso restano i pegni lungo tempo depositati senza trovarsene alcuna offerta. Volendo noi provedere à tanto disordine introdotto contro la dispositione delle leggi comuni, Ordiniamo, et Statuimo, che per l’avvenire, doppo essersi banditi i pegni dui giorni, et non essendosi fatta competente offerta dalle genti Terrazzane di Mazzano, ò habitanti in esso, possa qualsivoglia persona forastiera, ancorché non sia habitante in Mazzano ne vi possieda beni stabili, passati li doi giorni delli bandimenti de pegni, il terzo giorno offerire alla subhastatione de pegni tolti, ò da togliersi in essecutione, o in altro qualunq(ue) modo, et si debbia admettere tale offerta concorrendo con li altri offerenti, acciò si possa deliberare al più offerente, non ostante il soprascritto prossimo Capitolo, ché comincia: Fù anco aggionto, et riformato ché nessuno forastiero (et caetera) et qualsivoglia altra cosa, che facesse in contrario.


Dato in Mazzano il dì 22 di Novembre 1616.


Franc(es)co Biscia


Fu coadunato publico consiglio della Com(m)unita et homini di questo Castello nel loco solito ad instanza delli Mag(nifi)ci Massari alla presenza del Mag(nifi)co Reselano lami Vice Podesta et viva voce nemine discrepanza fu resoluto. Che nessuno possa pascere alcuna sorte de bestiami nel territorio di Mazzano, che non ha continuo habitante del Castello di Mazzano, con moglie et famiglia sotto pena di scudi cinq(ue) p(er) bestia grossa et giulij cinq(ue) per bestia minuta applicandoli alla Camera delli Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri Francesco et Lorenzo Biscia nostri Perpetui Padroni. Et in questo in specie siano obligate le istesse bestie et Padroni di esse et tanto per il passato come per l’advenire detti forastieri, che hanno tenute bestie in q(ue)sto teritorio debiano pagare l’erbaggio alla n(ostra)m Com(m)unita et piu sia cacciato de facto dal teritorio . Dato in Mazzano q(ue)sto dì 11 di febraro 1618.


Fran(ces)co Biscia confirmo quanto di sop(r)a manu p(ro)p(ri)a.


Io Lorenzo Ventura Canc(ellie)ro de mandato manu p(ro)p(ri)a.